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Sentenza — n. 4912/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against acquittal for using past group name in concert posters without violating injunction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione dismissed the appeal filed by ALCA di Liguori-Arcella against the lower court's confirmation of Gianfranco Caliendo's acquittal. The appellant argued that Caliendo violated the civil injunction by referencing his past membership in the musical group 'Il Giardino dei Semplici' on concert posters, despite specifying his departure in 2012. The court ruled that merely acknowledging a historical affiliation, while explicitly stating the artist was no longer part of the group, did not constitute an evasion of the injunction prohibiting the use of the group's name.

Regesto Legislator

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Art. 388 comma 2 cod. pen.; Art. 576 cod. proc. pen.: A reference to a past musical group affiliation in promotional materials, explicitly stating the individual's departure from the group, does not violate a civil injunction prohibiting the use of the group's name.

Parole chiave

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musical group name civil injunction criminal evasion concert posters historical affiliation artistic reputation injunction compliance responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

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Art. 388 comma 2 cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, rigettando l'appello del Pubblico ministero e della parte civile, ha confermato la assoluzione di Gianfranco Caliendo dal reato ex art. 388, comma 2, cod.
Art. 576 cod. proc. pen.
si chiede l'annullamento della sentenza ai fini civili ex art. 576.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società Alca di Liguori-Arcella ed Esposito s.n.c., avverso la sentenza del 09/04/2024 emessa dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di Caliendo Gianfranco, nato il 17/02/1956 a Firenze; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni della Procura generale presentata dall'Avvocato Roberto Arcella, difensore della parte civile ALCA; lette le conclusioni dell'Avvocato Sabato Moschiano, che, in difesa di Caliendo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, rigettando l'appello del Pubblico ministero e della parte civile, ha confermato la assoluzione di Gianfranco Caliendo dal reato ex art. 388, comma 2, cod. pen. descritto nella imputazione.2. Nel ricorso presentato dal difensore della parte civile ALCA di Liguori-Arcello,.. ed Esposito s.n.c. si chiede l'annullamento della sentenza ai fini civili ex art. 576. Cod. proc pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione dell'art. 388, comma 2, cod. proc pen., nel testo vigente rationes temporis, e vizio della motivazione per avere disconosciuto che Caliendo, avendo precisato, nelle locandine dei suoi spettacoli, di avere abbandonato il gruppo musicale, non abbia, usando il nome il "Giardino dei Semplici" (precisamente definendosi «la voce storica de il Giardino dei Semplici sino al 2012)», violato i patti intercorsi con la parte civile e le correlate inibitorie decise dal Tribunale di Napoli.

Si osserva che, sebbene sia vero che Caliendo, con la sua condotta, non abbia mirato a confondersi con il gruppo musicale «Il Giardino dei Semplici», nondimeno è certo che egli ha trasmesso al pubblico l'idea che sarebbe l'unico vero depositario dell'eredità artistica del gruppo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente assume che il Tribunale civile, pur avendo accolto tutte le richieste di inibitoria avanzate dalla ALCA s.n.c. abbia comunque negato la slealtà della condotta di Caliendo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello ha confermato il giudizio espresso nella sentenza di primo grado e dallo stesso Tribunale civile nella parte in cui osserva che «il divieto di utilizzo del nome del gruppo non può spingersi fino a impedire il riconoscimento del lavoro svolto in passato dall'artista nell'ambito del noto gruppo» (p.

5) e che la condotta oggetto della imputazione è analoga a quella oggetto della valutazione del Tribunale civile. In altri termini, conclude la Corte di appello, il mero richiamo, nelle locandine che propagandano i concerti, alla pregressa appartenenza di Caliendo al gruppo il "Giardino dei Semplici"— oltretutto indicando espressamente la data (l'anno 2012) di uscita dal gruppo — sta al di fuori del perimetro dei provvedimenti inibitori adottati dal Tribunale civile, sicché non viola l'art. 388, comma 2, cod. pen. nella formulazione (precedente alla modifica del 2018) vigente ratione temporis (corrispondente al testo dell'attuale comma 3 dello stesso articolo).

2. Il ricorso reitera questioni già trattate e decise dai Giudici di merito, escludendo la sussistenza del reato sulla base di una ricostruzione della fattispecie storica esente da manifeste illogicità e correttamente interpretando i dati normativi. Una condotta (commissiva o omissiva) non può configurarsi come elusiva di un provvedimento del giudice civile, se non contrasta con la formulazione letterale dell'obbligo imposto — in questo caso l'impegno a «non usare o far usare la denominazione E Giardino dei Semplici» per qualsiasi scopo — o con l'interesse tutelato con l'imposizione dell'obbligo — costituito, nella fattispecie, da quello all'uso esclusivo della denominazione «Il Giardino dei Semplici».

Su questa base, deve escludersi che Caliendo abbia violato l'art. 388, comma 2, cod. pen. nella formulazione (precedente alla modifica del 2018) vigente ratione temporis (corrispondente al testo dell'attuale comma 3 dello stesso articolo). Infatti, né egli ha attributo a sé la denominazione «Il Giardino dei Semplici» (il che, del resto, non sarebbe possibile, poiché si presenta come un artista individuale e non come componente di un gruppo musicale), né si è proposto come un continuatore della sua tradizione musicale, poiché nelle locandine pubblicitarie utilizzate nel 2017, pur presentandosi come «voce storica del giardino dei semplici», ha specificato che egli tale era stato «sino al 2012» e, quindi, che, in atto non lo era più, sicché, comunque, non ne continuava la tradizione musicale.

Pertanto, il ricorso è infondato.

3. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga