Cassation court dismisses appeals against extortion convictions, upholding mafia method aggravation despite subjective fear of association.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals by four defendants challenging their convictions for extortion and the application of the mafia method aggravation. The defense argued that the victim's statements minimized the defendants' role and that the defendants lacked mafia affiliation, but the court found the evidence sufficient to establish a condition of subjection through threats. Consequently, the court affirmed the lower court's decision to apply the aggravating circumstance and ordered the defendants to pay the civil party's legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: The objective aggravation of using the mafia method can coexist with the subjective aggravation of silent threats when the perpetrator belongs to a mafia-type association, as the former punishes the group's criminal capacity while the latter sanctions the individual's demonstrated danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1) Raso Luigi, nato a Isola capo Rizzuto il 03/08/1958 2) Raso Tommaso, nato a Crotone il 24/12/1998 3) Raso Vittorio, nato a Crotone il 15/12/1983 4) Niutta Vincenzo, nato a Torino il 26/03/1968 avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi: l'Avvocato Giovanna Fronte, del Foro di Vibo Valentia, che, in difesa della parte civile Domenico Suppa, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese processuali; gli Avvocati Salvatore Iannone e Gregorio Viscomi, del Foro di Catanzaro, che, in difesa di Vincenzo Niutta, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; l'Avvocato Antonietta Denicolò Gigliotti, del Foro di Catanzaro, che — anche in sostituzione (per delega orale) dell'Avvocato Mario Prato, del Foro di Crotone, in difesa di Raso Luigi, e dell'Avvocato Nicola Catafora, del Foro di Catanzaro, in difesa di Raso Luigi, Raso Tommaso e Raso Vittorio ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi.1.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Luigi Raso, Tommaso Raso e Vittorio Raso per i reati riuniti per la continuazione ex artt. 110, 81, comma secondo, 644 cod. pen., (capo A) e 629, commi primo e secondo e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), con l'equivalenza, per Tommaso Raso e Vittorio Raso, delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante, e Vincenzo Niutta per il reato ex artt. 81, 110 e 629, commi primo e secondo e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), con la prevalenza della diminuente ex art.114 cod. pen. sulla aggravante contestata.
Tuttavia, giudicando su rinvio della Corte di cassazione, ha riconosciuto la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso contestata ex art. 416- bis.1. cod. pen., esclusa nella precedente sentenza della Corte di appello ma già ravvisata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, e, rilevando errori nei calcoli effettuati dal Giudice di primo grado, ha rideterminato le pene.
2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Nel ricorso di Vincenzo Niutta, si adducono violazione dell'art. 416-bis.1. cod. pen. e vizio della motivazione nel ravvisare l'aggravante travisando gli elementi probanti — con il ritenere erroneamente che Domenico Suppa, persona offesa della estorsione oggetto del capo B, in occasione dell'incidente probatorio, con le sue dichiarazioni avesse inteso minimizzare il ruolo di Niutta nella vicenda — e trascurando che non risulta che Niutta appartenesse alla associazione mafiosa o che la sua condotta sia stata connotata dall'utilizzo di un metodo mafioso. 2.2.
Nel ricorso di Luigi Raso si adducono violazione della legge e vizio della motivazione, con travisamento delle prove e lesione delle censure difensive, nel ravvisare la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso senza chiarire da quali dati risulta che i ricorrenti si siano avvalsi della forza di intimidazione derivante da un vincolo con la associazione per delinquere di stampo mafioso, dal momento che la persona offesa Vicenzo Suppa non ha affermato, come reiteratamente argomentato dalla difesa del ricorrente, di saperli legati a una famiglia 'ndranghetista e che ti contenuti delle dichiarazioni e delle conversazioni intercettate mostrano che egli non si sentiva intimorito dai Raso. 2.3.
Nei ricorsi congiunti di Tommaso Raso e di Vittorio Raso si adducono violazione della legge e vizio della motivazione, con travisamento delle prove, nel ravvisare la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso pur non essendo emersa nelle loro condotte una utilizzazione della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e nonostante le dichiarazioni della persona offesa Vincenzo Suppa, che attribuì ai ricorrenti, peraltro intervenuti solo dopo che il loro padre (Luigi Raso) fu arrestato per altre cause, un ruolo marginale nella vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi in esame vertono sulla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416.bis.1. cod. pen. concernente l'utilizzo del metodo mafioso nella realizzazione dei reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati (sotto il profilo della finalità agevolatrice della associazione mafiosa, l'aggravante è stata esclusa sin dal primo grado). 1.1. Tale aggravante è stata riconosciuta nel primo grado di giudizio dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, che ha ravvisato la capacità intimidatoria, sotto il profilo dell'avvalimento del metodo mafioso, osservando che anche senza la necessità della esistenza della associazione mafiosa, basta ingenerare nella vittima l'opinione che l'agente appartenga a tale associazione.
Il Giudice ha evidenziato al riguardo che: i santini e le formule di rito trovati nei domicili dei Raso sono del genere di quelli utilizzati dalla cosca operante nella zona e uno di questi santini reca le tracce dell'uso per un rito di affiliazione; i Raso hanno legami parentali con la famiglia Pullano, contigua alla cosca attiva nella zona; Niutta si prestò a agire come intermediario nel rivolgere alla vittima richieste usurarie e poi estorsive (p. 19-20). 1.2. Invece, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1232/2022 del 23/06/2022, ha disconosciuto l'aggravante, valutando mancante, da parte degli imputati, «qualunque forma di evocazione, espressa o tacita, della forza di intimidazione derivante dall'esistenza di un vincolo associativo» e considerando insufficiente il materiale documentale rinvenuto a casa dei Raso (reperti tipici dei rituali di affiliazione, «mai ostentati alla vittima») o la conoscenza da parte della medesima persona offesa dei legami di Niutta o di altri soggetti collegati a lui o ai Raso, «in assenza di prova dell'ostentazione diretta o indiretta di tale condizione al fine di accrescere la pressione sulla vittima».
2. La Seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 30242 del 30/0572023, su questo punto ha annullato la indicata sentenza della Corte di appello «nella sola parte relativa alla insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.», con rinvio a altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, che ha, invece riconosciuto l'aggravante con la sentenza oggetto dei ricorsi in esame.La Corte di cassazione ha ravvisato nella motivazione della sentenza annullata «aspetti insuperabilmente contraddittori, sia in relazione alla complessiva ricostruzione della vicenda storica operata nelle due sentenze di merito, sia rispetto ai principi di diritto che regolano l'applicazione della aggravante».
Ha evidenziato che per l'utilizzo del metodo mafioso non è necessaria una ostentazione di mafiosità — perché è sufficiente l'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", quando l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, o il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884) — e che la circostanza aggravante del metodo mafiosoAha natura oggettiva e vale a carico di tutti i concorrenti che abbiano saputo dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 dEfl 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la Corte di cassazione ha evidenziato che in diverse parti della sentenza annullata le condotte ascritte agli imputati risultano connotate dal metodo mafioso: a) «le modalità con cui il pregresso debito di una terza persona defunta, viene rilevato, sulla base di un labile rapporto di parentela, da Luigi Raso che ne chiede il pagamento, dopo un consistente lasso di tempo e nonostante il debitore affermasse di avere adempiuto totalmente, con imperativa fissazione della residua sorte capitale aumentata degli interessi maturati nel frattempo; b), «le costanti minacce di morte, talora assai colorite e magari a mano armata, talaltra, più contenute e per questo più sinistre («Raso Tommaso: "io non lo so cosa devo fare, non so a chi mi devo rivolgere" [...] tu stai andando avanti per aria, Mimmo tu non hai capito...», p. 10);
c) la invocata mediazione di Niutta («fu Niutta ad avvicinare per primo la vittima per sollecitarne l'adempimento (con modi allusivi, accennando ad "amici di Isola di Capo Rizzuto" e ammonendo Suppa a non negare l'esistenza del debito [...]), sia dalla pretestuosa causale utilizzata per alludere al debito, facendo riferimento a un mai avvenuto acquisto di "biancheria"», p. 11)». Ulteriormente in questa direzione, la Corte di cassazione ha evidenziato le dichiarazioni della persona offesa, nella parte in cui ha affermato di avere inizialmente omesso il nome di taluno degli imputati temendo di coinvolgere nell'indagine personaggi di elevata (e rinomata) caratura criminale nell'ambito della locale criminalità organizzata, paventando seri rischi per la propria incolumità («avevo paura di coinvolgere altre persone specialmente Fazio ma anche Niutta e Froio...
Fazio, come già detto ieri è parente di Pino Fazio, personaggio di elevato spessore criminale nell'ambito della criminalità organizzata locale. La sua fama era a me ben nota, tant'è che temo molto per la mia incolumità. Niutta Vincenzo non l'ho citato inizialmente poiché avevo paura di coinvolgere altre persone, anche perché questi è un soggetto molto conosciuto nell'ambito locale per la sua posizione. Tale dato mi veniva confermato in prima battuta a seguito della sua mediazione con i Raso ma soprattutto per l'accondiscendenza che derivava dalle telefonate che effettuava ai Raso per mio conto quando mi trovavo in difficoltà economica. [...] Froio Antonio, in occasione della sua mediazione con i Raso, si vantava con il predetto di avere scongiurato sicure ritorsioni nei miei confronti, le quali sarebbero senz'altro avvenute senza il suo intervento»).
3. La sentenza impugnata, nel recepire i criteri posti dalla Corte di cassazione, ha aggiunto ulteriori elementi di valutazione, rimarcando che: Suppa acconsentì a prolungare un rapporto usuario che si era già esaurito con il pagamento del debito al creditore deceduto, così accedendo alla pretesa di Luigi Raso di subentrare quale erede del defunto in un credito non più esistente; più volte Suppa ricevette da parte di Raso la minaccia, anche con l'esibizione di una pistola, di pagare con l'intimazione (espressione di controllo su territorio) di non commerciare con le sue bombole nella zona, mentre i suoi spostamenti erano monitorati, le minacce coinvolgevano la sua compagnia, e a lui veniva prospettato un agguato mortale; le minacce (p. 5 della sentenza impugnata, p. 6-7 della sentenza di primo grado) provennero anche da Tommaso Raso («l'ultimatum ce l'hai domani.. poi puoi pure morire») e da Vittorio Raso («provvedi al pagamento altrimenti ti taglio la testa e la faccio a carne macinata»;
Suppa conosceva la caratura criminale non solo dei Raso ma anche di Niutta (imputato in uno dei processi in cui Suppa era già stato persona offesa). In questo quadro, correttamente la Corte di appello ha riconosciuto la circostanza in questione, ricostruendo — sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità — le condotte delle quali gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli, come evocanti la contiguità a una associazione mafiosa, in modi funzionali a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, per il timore di trovarsi a fronteggiare le prevaricazioni e le minacce di un gruppo criminale mafioso e non soltanto di criminali comuni.
Pertanto, la Corte di appello ha correttamente applicato al caso in esame il principio affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416- bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato (Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, Zagaria, Rv. 286280;
Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637), ponendosi in linea con quanto indicato nella precedente sentenza di questa Corte.
4. Dal rigetto dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Suppa Domenico, spese che risulta congruo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresenta e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Suppa Domenico, che liquida in complessivi euro 4.238,90, oltre accessori di legge. Così decisa il 04/12/2024.