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Sentenza — n. 4611/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls plea-bargain sentence for wrong penalty type; dismisses others for inadmissible grounds and withdrawal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4611/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court annulled the plea-bargain sentence against two defendants because the judge incorrectly applied both detention and fine penalties when only detention was legally prescribed. Conversely, the appeals by the other two defendants were declared inadmissible due to improper grounds and a subsequent withdrawal by their counsel. Consequently, the case for the first two was remitted for retrial, while the others were dismissed with costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90: A plea-bargain sentence is void if the imposed penalty exceeds the statutory maximum or includes a sanction type not provided by law, rendering the agreement invalid and necessitating annulment without remittal.

Parole chiave

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plea bargain annulment penalty type error statutory maximum violation inadmissible appeal withdrawal of appeal procedural code art 448 decreto legislativo 309/90 rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90
Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 per avere il giudice applicato la sia la pena detentiva che quella pecuniaria, nonostante sia prevista la sola pena detentiva.
Art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309 del 90
309 del 90, ritenuto più grave, è stata applicata, in luogo della sola pena detentiva, anche la pena pecuniaria, assunta a base del calcolo su cui è stato operato l'aumento di entrambe le specie di pena per l'aggravante contestata di cui all'art. 80, comma 1, lett.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 90
I ricorsi di Antonietta Ciarella e Guerino Sarachelli sono, invece, inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, non ricorrendo profili di illegalità della pena, essendo stata loro applicata la pena in continuazione su quella relativa al reato più grave di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP presso il Tribunale di Campobasso ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
I difensori di Antonietta Ciarella e Guerino Sarachelli denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice omesso di motivare in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Ciarella Antonietta, nata a Bonefro il 30/09/1968 Ciarella Federico, nato a Campobasso il 16/04/1986 De Silvio Rossella, nata a Frosinone il 15/10/1981 Sarachelli Guerino, nato a Isernia il 01/09/1976 avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIP del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Presidente Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per Ciarella Federico e De Silvio Rossella e la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso e l'inammissibilità del ricorso di Ciaramella Antonietta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP presso il Tribunale di Campobasso ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. ad Antonietta Ciarella, Federico Ciarella, Rossella De Silvio e Guerino Sarachelli la pena concordata dalle parti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che ne chiedono l'annullamento per i motivi di seguito indicati. 2.1. I difensori di Antonietta Ciarella e Guerino Sarachelli denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice omesso di motivare in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. nonché per aver reso una parvenza di motivazione, peraltro, manifestamente illogica per giungere ad una condanna. 2.2. Il difensore di Federico Ciarella deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per avere il giudice omesso ogni verifica, benché emergesse dalla semplice lettura del capo di imputazione e della comunicazione della notizia di reato che il fatto non sussiste. 2.3.

Il difensore di Rossella De Silvio articola due motivi. 2.3.1. Con il primo motivo denuncia l'apparenza della motivazione per essersi il giudice limitato a richiamare i fatti contestati senza verificarne l'effettiva sussistenza. 2.3.2. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 per avere il giudice applicato la sia la pena detentiva che quella pecuniaria, nonostante sia prevista la sola pena detentiva.

3. In data 10 gennaio 2025 sono pervenute le dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi di Ciarella Federico e De Silvio Rossella.

4. In data odierna è pervenuta la dichiarazione dell'Avv. Stefano Sabatini, in qualità di difensore di Ciarella Antonietta e Sarachelli Guerino, di rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di Federico Ciarella e Rossella De Silvio vanno accolti, risultando illegale la pena applicata. Posto che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, è pacifico che non sono deducibili il vizio di motivazione della sentenza o la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. né sono ammissibili le censure sull'entità della pena e sulle modalità di determinazione della stessa.

E', invece, deducibile, nonché rilevabile d'ufficio, l'illegalità della pena, ravvisabile, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818) "solo quando la pena eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato". Nel caso di specie ricorre tale situazione, in quanto per il reato associativo di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 90, ritenuto più grave, è stata applicata, in luogo della sola pena detentiva, anche la pena pecuniaria, assunta a base del calcolo su cui è stato operato l'aumento di entrambe le specie di pena per l'aggravante contestata di cui all'art. 80, comma 1, lett.

b) d.P.R. 309 del 90 e l'aumento per i reati fine. Considerato che spetta a questa Corte il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689), la rinuncia all'impugnazione, proveniente dagli imputati, è priva di effetto e, poiché l'illegalità della pena travolge l'accordo intervenuto tra le parti, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso.

2. I ricorsi di Antonietta Ciarella e Guerino Sarachelli sono, invece, inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, non ricorrendo profili di illegalità della pena, essendo stata loro applicata la pena in continuazione su quella relativa al reato più grave di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 90, già giudicato con sentenza irrevocabile del 26 ottobre 2022. Ritenuto, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude in base alle risultanze degli atti- servizi di osservazione, conversazioni intercettate e dichiarazioni degli acquirenti, v. pag. 4 e 5-, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati.e L'originaria inammissibilità dell'impugnazione rende inefficace la rinuncia pervenuta in data odierna, peraltro, proveniente da soggetto non legittimato, non essendo il difensore munito di procura speciale, atteso che la rinuncia è un diritto personalissimo, che richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663).

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro ciascuno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De Silvio Rossella e Ciarella Federico e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di Ciarella Antonietta e Sarachelli Guerino, che condanna al pagamento delle spese processuali e della s