Sentenza — n. 4607/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, su richiesta del Ministro della Giustizia, ha applicato a Artan Mezini la misura cautelare della custodia in carcere finalizzata alla esecuzione della estradizione verso l'Albania del predetto, condannato per rapina a mano armata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4607/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La ordinanza ha applicato la misura della custodia in carcere ai fini della esecuzione del decreto di estradizione verso la Repubblica di Albania, dopo l'intervenuto giudicato favorevole sulla estradizione del ricorrente, essendo la consegna rinviata ai sensi dell'art. 19 par. 1 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, a seguito di istanza del Ministro della Giustizia, sul rilievo che in data 24 ottobre 2024 sono cessate le esigenze per la giustizia italiana sulla scorta delle quali la consegna era stata rinviata, ritenendo la misura applicata unica adeguata a garantire l'esecuzione del decreto di estradizione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mezini Artan, nato in Albania il 01/04/1979 avverso la ordinanza del 29/10/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Pícuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, su richiesta del Ministro della Giustizia, ha applicato a Artan Mezini la misura cautelare della custodia in carcere finalizzata alla esecuzione della estradizione verso l'Albania del predetto, condannato per rapina a mano armata.
2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Artan Mezini deducendo con unico motivo mancanza di motivazione in ordine al pericolo di fuga e alla pericolosità sociale del Mezini, segnalando - peraltro - che il Ministro aveva subordinatamente richiesto misura anche meno afflittiva. Inoltre, la ordinanza ha omesso di considerare che non possono risultare affatto cessate le esigenze per la giustizia italiana, posto che la data di cessazione della pena, espiata in regime alternativo alla detenzione, quale l'affidamento in prova ai servizi sociali, deve tener conto dell'esame ex art. 47, comma 12, O.P. demandato al Tribunale di Sorveglianza, così risultando l'esecuzione della pena ancora formalmente pendente. 3.In assenza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. La ordinanza ha applicato la misura della custodia in carcere ai fini della esecuzione del decreto di estradizione verso la Repubblica di Albania, dopo l'intervenuto giudicato favorevole sulla estradizione del ricorrente, essendo la consegna rinviata ai sensi dell'art. 19 par. 1 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, a seguito di istanza del Ministro della Giustizia, sul rilievo che in data 24 ottobre 2024 sono cessate le esigenze per la giustizia italiana sulla scorta delle quali la consegna era stata rinviata, ritenendo la misura applicata unica adeguata a garantire l'esecuzione del decreto di estradizione.
3. Come risulta dalla acquisita posizione giuridica, il ricorrente, in data 27/11/2024 è stato scarcerato per essere consegnato alla polizia penitenziaria per la successiva estradizione in Albania.
4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.