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Sentenza — n. 4601/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4601/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno, dopo aver applicato ;a pena nei confronti di Martino Rosalina ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri., in relazione ai contestati delitti di corruzione (capo 8), accesso abusivo a un sistema informatico (capo 9) e occupazione abusiva di un immobile (capo 10), disponeva il dissequestro dell'immobile, costituente corpo del delitto di invasione finalizzata alla occupazione, con restituzione all'ACER.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 4601/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Martino, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il G.u.p. proceduto in modo automatico alla restituzione, senza differenziazione fra le posizioni dei singoli imputati; in particolare, la difesa evidenzia che, in presenza di una incertezza in ordine alla proprietà del bene, il giudice penale avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa. Si segnala, inoltre, che la decisione è stata assunta dal G.u.p. in assenza di una richiesta del Pubblico ministero o di una statuizione da parte di quest'ultimo in sede di accordo fra le parti.

Parole chiave

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restituzione della proprietà restituzione dei conferimenti appropriazione indebita di beni demaniali confisca dei beni restituzione delle indennità di disoccupazione immobile occupato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Martino Rosalina nata il 21/04/1965 a Campagna avverso la sentenza del 14/06/2024 del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno, dopo aver applicato ;a pena nei confronti di Martino Rosalina ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri., in relazione ai contestati delitti di corruzione (capo 8), accesso abusivo a un sistema informatico (capo 9) e occupazione abusiva di un immobile (capo 10), disponeva il dissequestro dell'immobile, costituente corpo del delitto di invasione finalizzata alla occupazione, con restituzione all'ACER.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Martino, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il G.u.p. proceduto in modo automatico alla restituzione, senza differenziazione fra le posizioni dei singoli imputati; in particolare, la difesa evidenzia che, in presenza di una incertezza in ordine alla proprietà del bene, il giudice penale avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa. Si segnala, inoltre, che la decisione è stata assunta dal G.u.p. in assenza di una richiesta del Pubblico ministero o di una statuizione da parte di quest'ultimo in sede di accordo fra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. La ricorrente non si lamenta della mancata motivazione della decisione del G.u.p. di dissequestrare e restituire l'immobile, ma del fatto che la restituzione sia stata disposta in favore dell'Acer e il sequestro non sia stato mantenuto ex art.263, comma 3 cod. proc. pen. L'imputata, inoltre, non ha dimostrato l'esistenza della controversia che avrebbe giustificato l'applicazione di tale ultima disposizione. Il dissequestro ha, in particolare, riguardato un immobile per il quale era stata espressamente contestata, nei confronti della ricorrente, l'avvenuta invasione finalizzata alla occupazione (capo 10 della imputazione); conseguentemente non si configura, nella situazione in esame, la incertezza sulla proprietà del bene che imponeva al giudice penale di rimettere gli atti al giudice civile.

3. D'altro canto, ogni eventuale questione potrà essere posta, al riguardo, al giudice dell'esecuzione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del