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Ordinanza — n. 4599/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the aggrieved person was not a civil party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4599/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the aggrieved party, Domenico Vitale, was not constituted as a civil party in the original proceedings. Although Vitale argued that the trial court failed to consider his timely request for postponement due to legitimate impediment, the Court held that only parties with standing can file cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected de plano, and Vitale was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 596 cod. proc. pen.: An appeal by an aggrieved person who is not constituted as a civil party is inadmissible because no legal provision grants such standing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggrieved person standing civil party requirement de plano dismissal procedural costs award impugnabilità della decisione di rinvio domanda di ricusazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata de plano, consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 596 cod. proc. pen.
Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017
Deve essere ribadito che il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, Rv.
Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012
269714; Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012, Rv.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
art. 393 cod. pen
La persona offesa, Domenico Vitale, ricorre, a mezzo di difensore e procuratore speciale, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato non doversi procedere a carico di Essalhi Brahim per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata de plano, consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017
Deve essere ribadito che il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, Rv.
Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012
269714; Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012, Rv.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa Vitale Domenico, nato a Chiaremonte il 19/02/1981 nel procedimento a carico di: Essalhi Brahim, nato in Marocco il 18/12/1979 avverso la sentenza del 18/06/2024 del Tribunale di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La persona offesa, Domenico Vitale, ricorre, a mezzo di difensore e procuratore speciale, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato non doversi procedere a carico di Essalhi Brahim per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. perché estinto per remissione di querela, deducendo violazione di legge, non avendo il Tribunale considerato, nel constatare l'assenza ingiustificata della persona offesa all'udienza del 18 giugno 2024, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire presentata tempestivamente dalla stessa.

2. Il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato. Il ricorso, invero, è stato presentato dalla persona offesa, che non era costituita parte civile. Deve essere ribadito che il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, Rv. 269714; Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012, Rv. 253927).

4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata de plano, consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.