Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding recidivism danger and insufficient evidence of active participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued that the lower court failed to properly assess the lapse of time since the last offense and relied on irrelevant evidence like old, non-functional phones. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning based on police surveillance and specific modus operandi patterns to be coherent and sufficient to establish the danger of recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised do not specifically address the factual and legal reasoning of the contested order, particularly regarding the assessment of recidivism danger and the sufficiency of indicatory evidence.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mastrolembo Barnà Antonino, nato a Brolo il 13/01/1967 avverso la ordinanza del 15/07/2024 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. Salvatore Cipriano, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 30 maggio 2024, che aveva applicato ad Antonino Mastrolembo Barnà la misura cautelare carceraria in relazione ai capi 3), 4) e 5). è Secondo l'imputazione cautelare, l'indagato era coinvolto in plurimi episodi di acquisto e detenzione di cocaina a fini di spaccio, commessi in concorso con altri soggetti, nel periodo 4 novembre-15 dicembre 2021.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge e in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. La ordinanza impugnata ha motivato il pericolo di recidiva non considerando correttamente il considerevole lasso di tempo intercorso tra l'emissione della ordinanza cautelare e i fatti oggetto di contestazione cautelare. Ai fini dell'attualità del pericolo, il Tribunale ha fatto riferimento ad una stabile dedizione al traffico illecito nel settore, testimoniata dal rinvenimento di sette telefoni cellulari, funzionali all'attività criminosa.
Peraltro, i telefoni erano datati, non funzionanti e privi di sim card, alcun appartenuti ai genitori coabitanti ed altri al figlio, dimorante saltuariamente con il ricorrente. Al di là di tale dato, nessun altro elemento è indicato o altro accertamento è stato svolto al riguardo. Il ricorrente, dopo l'ultimo episodio illecito del dicembre 2021, ha comunque interrotto i contatti con gli altri indagati il primo maro 2022. Va aggiunto che i precedenti riportati dal ricorrente non sono specifici. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 3), 4) e 5) e agli artt. 273 cod. proc. pen., 110 cod. pen, 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il quadro indiziario a carico del ricorrente è insufficiente e privo di gravità. Il Tribunale non ha considerato quanto illustrato dalla difesa ovvero che: il ricorrente non assume parte attiva nelle captazioni; non vi sono contatti precedenti o successivi con coindagati o contatti con coloro che erano ritenuti soggetti di riferimento con le piazze di spaccio; non vi sono mai contatti diretti tra il ricorrente e i presunti acquirenti; non vi sono prove sulla partecipazione del ricorrente alla cessione a terzi o sui pagamenti effettuati per gli acquisti; nessuna intercettazione fa riferimento al ricorrente; dalle captazioni non era possibile escludere che le consegne al ricorrente fossero modiche e finalizzate al suo uso personale; non vi sono condotte che facciano ritenere il perdurante inserimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti.
Il Tribunale ha motivato in poche righe non valutando attentamente le fonti indiziarie, considerato che siamo in presenza di "droga parlata".
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa ha presentato, oltre alla conclusioni scritte, una memoria a sostegno del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo si oppone con argomenti di merito all'accertamento condotto in sede di riesame sulle esigenze cautelari. Il Tribunale ha infatti motivato sul punto evidenziando da un lato la abituale attività illecita svolta dal ricorrente, emersa dalle indagini in un breve arco temporale, volta all'approvvigionamento da gruppi criminali organizzati di consistenti quantità di cocaina da spacciare al minuto, maneggiando cospicue somme di danaro; e dall'altro lato il perdurante e attuale pericolo di recidiva, testimoniato dal rinvenimento dei numerosi telefoni cellulari il 25 giugno 2024. In ordine a tale risultanza, il Tribunale rilevava che di essi non era stata data dal ricorrente alcuna giustificazione al momento del loro rinvenimento e che, stante la sua formale impossidenza, gli stessi risultavano funzionali alla perpetrazione dell'attività illecita (come dimostravano le modalità dei pregressi acquisti illeciti).
3. Il secondo motivo è aspecifico rispetto alla motivazione della ordinanza impugnata, che ha indicato le risultanze indiziarie, basate non solo su quella che il ricorrente definisce come "droga parlata", ma anche su atti di polizia giudiziaria, quali osservazioni e sequestri (nella specie, era stata rinvenuta cocaina in possesso dei due giovani usciti dalla abitazione del ricorrente, dove poco prima il Gangenni aveva consegnato il carico di cocaina; il ricorrente era trovato in possesso di cocaina, una volta uscito di casa dopo la consegna del Gangemi), che in modo coerente e plausibile portavano a ritenere il ricorrente acquirente di partite di cocaina finalizzate al suo smercio.
Tutte le "distonie" segnalate dalla difesa risultano pertanto astratte e ampiamente superate dal ragionamento giustificativo esposto nella ordinanza impugnata (cfr. da pag. 2 a pag. 6). In particolare, era stato osservato come sullo sfondo della vicenda vi fosse l'operatività del gruppo criminale che riforniva di stupefacente assidui clienti: tra questi, tramite Giuseppe Gangemi (sottoposto a intercettazione), si pont il ricorrente, che era stato in tre occasioni monitorate dalla p.g. raggiunto in casa dal predetto per la consegna di cocaina. Le captazioni dimostrano il modus operandi reiterato nelle tre occasioni: prima vi era il messaggio in linguaggio convenuto tra il Gangemi e l'acquirente, poi il primo si riforniva dal sodale depositario della droga chiedendo di preparare la quantità convenuta e imputandola al luogo di consegna; poi si recava presso il ricorrente (dove era intercettato anche quest'ultimo) per la consegna e il pagamento (monitorati dalle captazioni); poi uscito dall'abitazione del ricorrente andava dai sodali per consegnare la somma di danaro.
La quantità della sostanza e le somme pagate, indicate in modo chiaro nelle captazioni, dimostravano che si trattasse di consegne di non modica quantità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c