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Sentenza — n. 4524/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal dismissal due to contradictory civil liability ruling and lack of specific damage assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing the civil party's appeal for lack of interest. The lower court contradicted itself by declaring the appeal inadmissible while simultaneously ordering the defendant to pay damages without assessing the specific loss. The Supreme Court ruled that the appellate judgment was flawed because it failed to verify the causal link between the act and the alleged prejudice, violating procedural requirements for civil liability judgments.

Regesto Legislator

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Art. 651-bis c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: When a lower court dismisses an appeal for lack of interest but simultaneously orders civil compensation without a specific damage assessment, the decision is annulled due to internal contradiction and procedural violation.

Parole chiave

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lack of interest appeal civil liability damages contradictory judgment particular leniency procedural violation restrizione della proprietà senza risarcimento titolo di rigetto dell'opposizione diritto di carattere civile

Disposizioni normative citate

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Art. 651-bis c.p.p.
perché il reato ascritto si era medio tempore estinto per prescrizione, 2) perché la sentenza di assoluzione per tenuità del fatto non produceva alcun effetto pregiudizievole nel giudizio civile in conseguenza di quanto previsto dall'art. 651- bis cod.
Art. 131-bis c.p.
Il Tribunale di Reggio Calabria, dopo avere ricostruito la complessiva contesa, aveva emesso pronuncia ex art. 131-bis cod.
Art. 2943 c.c.
Ai sensi dell'art. 2943 cod.
Art. 2945 c.c.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputata, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp.
Sentenza n. 173/2022 Corte Costituzionale
art. 131-bis cod. pen
Il Tribunale di Reggio Calabria, dopo avere ricostruito la complessiva contesa, aveva emesso pronuncia ex art. 131-bis cod. pen.
art. 651- bis cod. proc. pen
perché il reato ascritto si era medio tempore estinto per prescrizione, 2) perché la sentenza di assoluzione per tenuità del fatto non produceva alcun effetto pregiudizievole nel giudizio civile in conseguenza di quanto previsto dall'art. 651- bis cod. proc. pen.
art. 538 cod. proc. pen
173/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., ha, tuttavia, deciso anche sulla domanda per la restituzione e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputata, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini
Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata
Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Severini Carmela nato a Villa San Giovanni il 20/10/1953 avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Carlo Cellitti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1, Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'appello proposto dalla parte civile, Panuccio Pasquale, avverso la sentenza emessa il 13 settembre 2017 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Severini Carmela, dichiarata non punibile per speciale tenuità del fatto, con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. Si contestava alla Severini di essersi fatta arbitrariamente ragione da sé, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà su un immobile di proprietà di Panuccio Pasquale, chiudendo con mattoni e malta una apertura preesistente nel muro perimetrale del predetto immobile (fatto commesso il 3 aprile 2014).

Il Tribunale di Reggio Calabria, dopo avere ricostruito la complessiva contesa, aveva emesso pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Nell'atto di appello la parte civile aveva investito sia il profilo della sussistenza del reato, contestando la ritenuta tenuità del fatto, dal momento che la condotta dolosa non si esauriva in un singolo episodio, sia le questioni civili, evidenziando che il Tribunale non aveva statuito nulla riguardo al risarcimento del danno. La Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha evidenziato la carenza di interesse di Panuccio per due ordini di ragioni:

1) perché il reato ascritto si era medio tempore estinto per prescrizione, 2) perché la sentenza di assoluzione per tenuità del fatto non produceva alcun effetto pregiudizievole nel giudizio civile in conseguenza di quanto previsto dall'art. 651- bis cod. proc. pen. La Corte d'appello aveva, infatti, condannato l'imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, in applicazione della sentenza n. 173/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide anche sulla domanda per la restituzione e il risarcimento del danno eventualmente proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputata, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione per avere la Corte di appello statuito sulla domanda di risarcimento del danno dopo avere dichiarato l'appello inammissibile e in seguito a una sentenza di primo grado di assoluzione. 2.2. Violazione di legge, anche processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 591, 581 e 578 cod. proc. pen. per avere dichiarato inammissibile l'appello senza specificare il vizio di cui agli artt. sopra indicati e per avere disatteso e disapplicato l'art. 651-bis cod. proc. pen., avendo statuito sugli interessi civili pur se palesemente prescritti sotto il profilo civilistico, disapplicando i limiti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., nonché inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali atteso che la prova sulle questioni civili non è stata acquisita agli atti e non poteva essere esaminata compiutamente da entrambi i giudici di merito, con conseguente nullità della sentenza.La Corte di appello, dopo aver dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse, poiché già al deposito della sentenza di primo grado ben poteva procedere la parte civile davanti al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., non avrebbe potuto condannare l'imputata al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, in tal modo sanando l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria, che, ai sensi dell'art.2947 cod. civ. si prescrive in cinque anni, con dies a quo decorrente dal termine per proporre l'appello risalente al gennaio 2018.

In motivazione la Corte di appello, in modo assai contraddittorio, ha, infatti, ravvisato la carenza di interesse ad impugnare ricollegabile anche alla prescrizione del reato, tentando, con tale ultima precisazione, di sanare il vizio di prescrizione civile dedotto, così da potere condannare l'imputata al risarcimento danni, in applicazione della recente sentenza della Corte costituzionale. Appare incongruente inserire l'argomento della maturata prescrizione quando la mancanza di interesse era già esistente al momento della proposizione dell'appello ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e la sentenza deve essere annullata con riferimento agli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2. I due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la contraddittorietà della sentenza che, dopo avere dichiarato l'inammissibilità dell'appello, ha disposto il risarcimento dei danni a carico dell'imputata.

3. Occorre preliminarmente evidenziare che, sotto il profilo penale, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, la parte civile non poteva appellare il giudizio di particolare tenuità del fatto e, quindi, l'impugnazione andava dichiarata inammissibile a prescindere dalla prescrizione del reato. 4.Per quanto concerne, invece, gli effetti civili, va -41 evidenziato che incorre in errore la difesa allorché sostiene prescrizione del diritto l al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.13-prescrizione è, infatti, interrotta dalla notifica dell'atto con la quale inizia il giudizio e, ai sensi dell'art.2945 cod. civ., la stessa riprende a decorrere con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Nel caso di costituzione di parte civile, infine, e tale atto a interrompere la prescrizione. 4.1. Ciò premesso, la sentenza impugnata è , tuttavia, palesemente contraddittoria, poiché: -ha ritenuto inammissibile in toto l'appello per carenza di interesse, richiamando la giurisprudenza che ritiene che la parte civile non abbia interesse, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, a ricorrere avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, in quanto priva di effetti pregiudizievoli per detta parte nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen. in tema di efficacia della sentenza in sede civile quanto a sussistenza, illiceità penale del fatto e commissione dello stesso da parte dell'imputato; - richiamando la sentenza n. 173/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., ha, tuttavia, deciso anche sulla domanda per la restituzione e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. d 4.2.

Ritiene il Collegio che quest'ultimo richiamol corretto, ma che la motivazione della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria cada in contraddizione allorchè, da un lato dichiara inammissibile l'appello e dall'altro condanna l'imputata al risarcimento del danno. Anche, poi, a volere prescindere da tale contraddittorietà e pur essendo la suindicata condanna generica, il giudice di appello avrebbe dovuto procedere alla verifica della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612;

Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625). Sul punto la sentenza impugnata si limita, infatti, a sottolineare che «la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto contiene tutti gli elementi necessari per statuire sulla pretesa risarcitoria; ne consegue la condanna dell'imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede». Tuttavia, la pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria non conteneva alcuna valutazione sul danno proprio perché, come si è detto, all'epoca in cui venne emessa, l'art. 538 cod. proc. pen. non prevedeva che il Giudice che pronunciava sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decidesse contestualmente sulla domanda di risarcimento del danno.5.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riferimento agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per