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Sentenza — n. 4199/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4199/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 27 dicembre 2024, la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna di Cakabay Mehemet all'Autorità giudiziaria austriaca in relazione al Mandato di arresto europeo emesso da "Public Prosecutor di Eseinstadt with approvai of the General Court" il 27 novembre 2024 per delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti commessi nel febbraio del 2016. La Corte di appello, previo interrogatorio, ha convalidato l'arresto, applicato nei confronti del Cakabay Mehemet la misura non custodiale dell'obbligo di dimora nel Comune di Perugia e, di conseguenza, ordinato la consegna all'Autorità giudiziaria austriaca del cittadino turco, dando lettura della decisione alle parti presenti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 4199/2025 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge in relazione all'art. 19, comma 2, I. cit., non avendo la Corte territoriale subordinato la consegna alla condizione che l'odierno ricorrente venisse ricondotto in Italia per scontarvi la eventuale pena irrogata.

Parole chiave

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mandato d'arresto europeo asilo di cittadini turchi allontanamento ordine d'arresto per estradizione permessi di dimora importazione di stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cakabay Mehmet, nato in Turchia il 01/05/1979 avverso la sentenza del 27/12/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa valutazione dell'art.19 comma 2, I. n. 69 del 2005, rigetto nel resto. udito il difensore, avvocato Donatella Panzarola, difensore di Cakabay Mehmet, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27 dicembre 2024, la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna di Cakabay Mehemet all'Autorità giudiziaria austriaca in relazione al Mandato di arresto europeo emesso da "Public Prosecutor di Eseinstadt with approvai of the General Court" il 27 novembre 2024 per delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti commessi nel febbraio del 2016. La Corte di appello, previo interrogatorio, ha convalidato l'arresto, applicato nei confronti del Cakabay Mehemet la misura non custodiale dell'obbligo di dimora nel Comune di Perugia e, di conseguenza, ordinato la consegna all'Autorità giudiziaria austriaca del cittadino turco, dando lettura della decisione alle parti presenti.

2. Cakabay Mehemet, per mezzo del difensore avvocato Donatella Panzarola, con ricorso presentato il 3 gennaio 2025 avverso la suindicata sentenza deduce:

1) vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 18-bis, comma 1, lett. b), I. 22 aprile 2005, n. 69 ex art. 606, comma 1, lett. b ed e), cod. proc. pen. là dove la Corte territoriale ha escluso che le condotte criminose oggetto di mandato di arresto europeo siano state commesse in tutto o in parte sul territorio italiano;

2) violazione di legge in relazione all'art. 19, comma 2, I. cit., non avendo la Corte territoriale subordinato la consegna alla condizione che l'odierno ricorrente venisse ricondotto in Italia per scontarvi la eventuale pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

2. Ed invero, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 22, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, avvenuta attraverso la lettura in udienza alle parti presenti il 27 dicembre 2024, udienza alla quale il ricorrente era presente. Poiché il ricorso è stato presentato il 3 gennaio 2025, decorsi cinque giorni dalla decisione resa pubblica con la lettura alle parti presenti (scaduti il 2 gennaio 2025), lo stesso risulta tardivamente proposto.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.