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Sentenza — n. 3902/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3902/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a Matei Ionut Stefaniuc la pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di evasione. Il Procuratore generale e Matei Ionut Stefaniuc, con separati ricorsi, hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in quanto l'accordo tra le parti prevedeva la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione con sospensione condizionale, mentre il Tribunale aveva applicato la sanzione di quattro mesi di reclusione senza beneficio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3902/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

Parole chiave

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modifica della sentenza revisione del trattato clausula rebus sic stantibus modifica del mantenimento post-matrimoniale annullamento del lodo arbitrale diritto alla risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a Matei Ionut Stefaniuc la pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di evasione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore generale presso la Corte di Appello di Cagliari Stefaniuc Matei Ionut, nato in Romania il 01/02/1992 avverso la sentenza del 13/06/2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice competente; letta la memoria difensiva dell'avvocato Francesco Maglione, nell'interesse di Matei Ionut Stefaniuc, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a Matei Ionut Stefaniuc la pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di evasione.

2. Il Procuratore generale e Matei Ionut Stefaniuc, con separati ricorsi, hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in quanto l'accordo tra le parti prevedeva la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione con sospensione condizionale, mentre il Tribunale aveva applicato la sanzione di quattro mesi di reclusione senza beneficio.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati. 2.Dall'esame degli atti del fascicolo, avvenuto in ragione della natura della doglianza, e dalla lettura della stessa sentenza risulta che le parti avevano concordato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione subordinata al beneficio della sospensione condizionale. Il giudice, pronunciando la sentenza, pur ritenendo nella stessa motivazione che la determinazione della pena in concreto formulata dalle parti fosse corretta, nel dispositivo aveva quantificato la sanzione nella diversa misura di quattro mesi di reclusione senza subordinarla alla sospensione condizionale della pena come richiesto.

A detto ultimo riguardo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte, richiamato nella requisitoria del Procuratore generale, quello secondo il quale nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. quando il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato concordato tra le parti ed il giudice ritenga di non poter accogliere la relativa domanda è tenuto a rigettarla esplicitandone le ragioni (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv.283191).

3. Dagli argomenti che precedono consegue che la sentenza di patteggiamento impugnata deve essere annullata, per difformità tra chiesto e pronunciato, avendo accolto l'accordo raggiunto tra le parti, ma errando nel dispositivo con riferimento sia alla quantificazione della pena, sia alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Deve, dunque, essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso il 21 gennaio 2025 La Consigli