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Sentenza — n. 3901/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order citing lack of flight risk evidence and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3901/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Rybtsov against a lower court's order maintaining his criminal detention pending extradition to the United States. The appellant argued the lower court failed to properly assess flight risk and ignored his residence in Ukraine and lack of false document usage, while the prosecution contended the detention was necessary due to alleged high-level connections and potential evasion of justice. The court dismissed the appeal because the lower court's reasoning was deemed sufficient to address the flight risk, and the new arguments regarding the death penalty were procedurally inadmissible as they had not been examined by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 274, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The Court of Cassation reviews only violations of law and procedural errors; new arguments regarding the death penalty in the requesting state are inadmissible if not examined by the court of first instance, and the lower court's assessment of flight risk remains valid if logically connected to the facts.

Parole chiave

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extradition detention flight risk assessment procedural inadmissibility death penalty guarantee speciality principle cassation review preclusion of new grounds riestradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 274, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 714 cod. proc. pen.
Art. 715 cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Rybtsov, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 16 Trattato bilaterale di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Rybtsov, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 698 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 698 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021
Va premesso che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è consentito per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Rv.
Sez. 6, n. 35069 del 19/09/2005
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rybtsov Igorevich Yuriy, nato in Ucraina il 08/06/1984 avverso la ordinanza del 20/09/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. Giovanni Vitale, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno respingeva la richiesta di Rybtsov Igorevich Yuriy, sottoposto a misura cautelare carceraria a fini estradizionali, di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. Dal provvedimento si evince che: la Corte di appello il 13 settembre 24 aveva emesso nei suoi confronti la misura cautelare carceraria, su richiest degli Stati uniti d'America, che ne avevano chiesto l'estradizione per sottoporlo a procedimento penale per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di attività di racket, di frode bancaria, furto di identità aggravato, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di computer fraud, abuse act, identity theft e assumption deterrence act; la misura era stata eseguita il 15 settembre successivo; dopo l'interrogatorio di garanzia era stata depositata dalla difesa l'istanza per la sostituzione della misura.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Rybtsov, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. b), 714, 715 cod. proc. pen. per insussistenza del pericolo di fuga. Il provvedimento impugnato è privo di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga e alla sua attualità. La Corte di appello, pur elencando le argomentazioni della difesa che avevano segnalato la mancanza di riscontri attuali e concreti, si è limitata ad un acritico e generico rinvio alla dichiarazione resa sul punto dagli Stati Uniti.

Peraltro, il pericolo di fuga del ricorrente non trova fondamento nella richiesta di estradizione, poiché egli è stato da sempre residente in Ucraina, anche dopo le perquisizioni disposte dalle autorità americane nel 2021, con la piena collaborazione delle locali autorità. Il ricorrente si è trasferito in Italia solo nel 2022 per lo scoppio della guerra e il suo ingresso e la sua permanenza non ha visto l'uso di falsi documenti, ha un domicilio certo in Italia, con regolare contratto di affitto, dove vive con la sua famiglia (come documentato in sede di audizione).

È un soggetto incensurato e le accuse a lui mosse dagli Stati Uniti non sono sintomatiche di pericolosità sociale (un coindagato per accuse più gravi ha patteggiato due pene di anni 9 di reclusione) e comunque sono relative all'anno 2009; la perquisizione disposta in sede di arresto ha dato esito negativo (così dimostrando l'assenza di risorse per darsi alla fuga e la presenza di strumentazione utile a tal fine). In questa prospettiva sono apodittiche le argomentazioni della Corte di appello in ordine alla possibilità che sia dia alla fuga utilizzando contatti e mezzi.

Neppure trova un fondamento concreto e pertinente il riferimento alla posizione politica in Ucraina. Quanto ai contatti con personaggi riconducibili all'ex presidente ucraino, si tratta di circostante risalenti al 2009 e comunque da approfondire in sedè di valutazione della domanda estradizionale.Del tutto paradossale è anche l'ipotizzato possibile rientro del ricorrente nel Donesk: non ha vissuto in tale regione dal 2011 e il ricorrente ha dichiarato che si era trasferito in Odessa da orami da 10 anni, dalla quale poi si trasferiva per lo scoppio della guerra, attraversando ben 4 frontiere senza alcun problema.

In definitiva i due assunti della Corte di appello "sfugge alla giustizia da 10 anni" e il "pericolo concreto di fuga" non trovano alcun riscontro nella documentazione prodotta dalla difesa e da quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio. Parimenti immotivata è la inidoneità della misura domiciliare alla luce degli elementi dedotti. 2.2. Violazione dell'art. 698 cod. proc. pen. Lo Stato del Nebraska che dovrà processare il ricorrente ha reintrodotto nel 2016 la pena morte. Pertanto, anche sotto tale aspetto la misura cautelare applicata è illegittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è consentito per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Rv. 282256). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Va ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2. Esaminate pertanto le censure difensive in questa prospettiva, va rammentato, quanto al primo motivo, che già questa Corte ha avuto modo di precisare, in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando - sul rischio cheRúesti possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Rv. 286755).Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto corretto governo di tale principio, facendo riferimento ad una serie di circostanze "concrete", ritenute seriamente sintomatiche del pericolo di fuga dell'estradando e segnatamente: - la pendenza negli Stati Uniti da oltre 10 anni del procedimento a carico del ricorrente per gravi reati, rispetto al quale questi si è sottratto, facendo ingresso in un paese terzo (in tal senso, la dichiarazione giurata dell'agente della F.B.I., allegata alla domanda estradizionale, che faceva presente che il ricercato avesse "eluso la giustizia per oltre un decennio"); - la circostanza che il ricorrente, come indicato nella richiesta estradizionale, è soggetto che può godere di vari appoggi anche ad alto livello (in tal senso si poneva anche la stessa ammissione del ricorrente di essere stato amico e socio di affari di Penchukov, che secondo le autorità statunitensi era strettamente legato al figlio e all'entourage dell'ex presidente ucraino, filorusso, Yanukovic); - il legame del ricorrente con il Donietsk, del quale il ricorrente è originario e dove ha lungamente vissuto, che in caso di fuga del ricorrente non offre al momento alcuna garanzia di rintraccio e consegna del ricercato.

Rispetto a tale giudizio, il ricorrente si limita in definitiva a contestare la significatività e la consistenza degli elementi sintomatici, proponendo quindi un vizio di motivazione, precluso in questa sede (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Rv. 282256). Né può sostenersi che l'ordinanza in esame abbia eluso le ragioni esposte dalla difesa nella richiesta de libertate, in quanto le stesse venivano prese in considerazione dalla Corte di appello e assorbite dalle argomentazioni come sopra esposte. Quanto, infine, alla scelta della misura cautelare, la censura difensiva è parimenti infondata, posto che la motivazione dà conto - per le ragioni in essa indicate - anche della inidoneità della misura domiciliare a fronteggiare il pericolo di fuga.

4. Inammissibile è il secondo motivo. In primo luogo, si tratta di censura non sottoposta al vaglio del giudice di merito e che pertanto non può essere avanzata in questa sede per la prima volta. In ogni caso, la doglianza è anche manifestamente infondata, in quanto la difesa non ha allegato che i fatti, oggetto della domanda estradizionale, siano puniti dallo Stato richiedente con la pena di morte. Piuttosto risulta dalla ordinanza impugnata i reati per i quali l'estradizione è stata chiesta sono puniti con pene detentive. In tal caso, come già affermato da questa Corte, costituisce garanzia assoluta- ai fini della concessione dell'estradizione la norma positiva contenuta nalfa legislazione dello Stato richiedente, in forza della quale la pena capitale non è prevista per il reato in ordine al quale l'estradizione è richiesta (Sez. 6, n. 35069 del 19/09/2005, Rv. 232085).

Infatti, in base al principio di specialità, sancito dall'art. 16 del Trattato bilaterale di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, la persona, una volta estradata, non può essere detenuta, perseguita e giudicata per fatti penali (offences) "diversi" commessi prima della consegna e per i quali non sia stata chiesta ed ottenuta l'estradizione.

5. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda