Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3899/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3899/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, 2. Va, innanzitutto, premesso che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A., Rv. 284106).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3899/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tale conclusione, peraltro, non è corredata da alcuna ulteriore argomentazione che consenta di comprendere la natura del vizio rilevato dal Giudice che, sostiene il ricorrente, potrebbe essere dovuto esclusivamente alla diversa data di registrazione delle fatture nel registro I.V.A., avvenuta comunque entro il trimestre successivo alla loro emissione secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 633/1972.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardivo pagamento delle spese danno ai creditori offesa al credito responsabilità del vettore omissione della contabilità differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Palma Francesco Saverio in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Autotrasporti Palma F.S. avverso il decreto emesso il 2 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.11 procuratore speciale di Palma Francesco Saverio, titolare della omonima ditta individuale di trasporti, ricorre per cassazione avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 59, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, avverso l'ordinanza di esclusione dei crediti vantati dal ricorrente, per l'ammontare di euro 103,600, nei confronti della società La Suprema s.r.l. sottoposta a confisca. 1.1. Con un unico motivo di ricorso deduce l'apparenza, nonché la contraddittorietà ed illogicità, della motivazione del provvedimento impugnato in quanto fondato esclusivamente sulla asserita discordante numerazione delle fatture.

Tale conclusione, peraltro, non è corredata da alcuna ulteriore argomentazione che consenta di comprendere la natura del vizio rilevato dal Giudice che, sostiene il ricorrente, potrebbe essere dovuto esclusivamente alla diversa data di registrazione delle fatture nel registro I.V.A., avvenuta comunque entro il trimestre successivo alla loro emissione secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 633/1972.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, 2. Va, innanzitutto, premesso che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A., Rv. 284106).

3. Venendo all'esame del ricorso ritiene il Collegio che la motivazione del ) provvedimento impugnato è scarsamente comprensibile, carente e contraddittoria in quanto pone a fondamento del rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente la sola asserita discordanza tra le fatture, benché dal raffronto contenuto nel provvedimento tra quelle prodotte dal ricorrente e quelle registrate non emerga alcuna differenza né nella numerazione né nell'importo.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma - Ufficio G.I.P., per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma - Ufficio G.I.P. per nuovo esame. Così decis