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Sentenza — n. 3821/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for evasion of law due to procedural time limit errors regarding appeal filing dates.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3821/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Mario Morelli's appeal inadmissible, confirming his conviction for evasion of law. Morelli argued the appeal was timely under a new biennial statute, but the court found the relevant date was the arrival of case files at the appellate court, not the filing date. Since the files arrived in October 2022, the standard three-year limitation applied, which expired in October 2024, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 4 legge 134 del 2021; Art. 2 comma 5 legge 134 del 2021: The period of admissibility for appeals against first-instance judgments is calculated from the date the case files reach the appellate court, not the date of filing, thereby applying the standard three-year limit when the files arrive after the biennial period has passed.

Parole chiave

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evasion of law procedural time limit appeal admissibility statutory limitation period case file arrival date ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo inosservanza del termine termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 4 legge 134 del 2021
e dell’art. 2, comma 3 e 4 legge 134 del 2021.
Art. 2 comma 5 legge 134 del 2021
e dell’art. 2, comma 3 e 4 legge 134 del 2021.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso Morelli tramite il suo difensore denunciando con unico motivo la violazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen. e dell’art.
art. 385 cod. pen
Con sentenza del 04/04/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli in data 27/05/2021, con cui Mario Morelli è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione ex art. 385 cod. pen.
art. 344-bis cod. proc. pen
Ha proposto ricorso Morelli tramite il suo difensore denunciando con unico motivo la violazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano - Presidente Relatore - Sent. n. sez. 1391/2024 Orlando Villoni UP - 07/11/2024 Antonio Costantini R.G.N. 24487/2024 Paola Di Nicola Travaglini Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Morelli Mario nato a Napoli il 14/01/1955 avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la memoria del difensore che ne ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 04/04/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli in data 27/05/2021, con cui Mario Morelli è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione ex art. 385 cod. pen. Ha proposto ricorso Morelli tramite il suo difensore denunciando con unico motivo la violazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen. e dell’art. 2, comma 3 e 4 legge 134 del 2021. Contrariamente a quanto prospettato dalla Corte territoriale l’appello avverso la sentenza di primo grado era stato presentato nel settembre 2021, cosicché ai fini della causa di improcedibilità avrebbe dovuto aversi riguardo al disposto dell’art. 2, comma 4, legge 134 del 2021, in forza del quale il relativo termine è biennale e decorre dall’entrata in vigore della legge, essendo dunque interamente maturato nel caso di specie.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3821/2025 Roma, lì, 29/01/2025 Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha presentato memoria favorevole all’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato perché, come già ben chiarito dalla Corte con la motivazione della sentenza, il momento rilevante per applicare la disciplina dell’articolo 2, comma 4, l. n. 134 del 2021 è quello del pervenimento degli atti alla Corte di appello e non quello della presentazione della impugnazione. Essendo gli atti arrivati il 6 ottobre 2022, si applicava la diversa disciplina del comma 5 del citato articolo e, quindi il termine di procedibilità era di tre anni a partire dal momento del deposito della sentenza di primo grado. Tale termine, che scadeva il 24 ottobre 2024, è stato ampiamente rispettato. Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 07/11/2024 Il Presidente Pierluigi Di Stefano