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Sentenza — n. 3820/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls accessory penalties for public office bans when detention falls below five years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3820/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's decision regarding accessory penalties without remanding the case. The defendant argued that the permanent ban on public office was illegal because his sentence was reduced below five years. The court ruled that the permanent ban must be replaced with a five-year ban to comply with the law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 29 c.p.: When a detention sentence is reduced below five years, the permanent ban on public office must be replaced with a five-year ban.

Parole chiave

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accessory penalties public office ban recidivism sentence reduction Cassation annulment riduzione della pena pena privativa della libertà sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
di Roma in data 13/11/2023 ha irrogato a Simone Di Curzio e Claudio Antonio Bava la pena concordata dalle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990
in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990, aggravato, quanto a Bava, dalla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.
Art. 29 c.p.
Contro tale sentenza Bava ricorre con unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 29 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
di Roma in data 13/11/2023 ha irrogato a Simone Di Curzio e Claudio Antonio Bava la pena concordata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990
in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990, aggravato, quanto a Bava, dalla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.
art. 29 cod. pen
Contro tale sentenza Bava ricorre con unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 29 cod. pen.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano - Presidente Relatore - Sent. n. sez. 1394/2024 Orlando Villoni UP - 07/11/2024 Antonio Costantini R.G.N. 25175/2024 Paola Di Nicola Travaglini Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bava Claudio Antonio nato a Locri il 27/12/1988 avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie, da rideterminare.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

di Roma in data 13/11/2023 ha irrogato a Simone Di Curzio e Claudio Antonio Bava la pena concordata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990, aggravato, quanto a Bava, dalla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale. Contro tale sentenza Bava ricorre con unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 29 cod. pen. con illegalità della pena. Erroneamente la Corte, nell’irrogare la pena concordata, aveva omesso di rideterminare la durata delle pene accessorie a fronte dell’irrogazione al ricorrente di pena inferiore ad anni cinque.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3820/2025 Roma, lì, 29/01/2025 Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’annullamento senza rinvio quanto alle pene accessorie, con applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Il ricorso è fondato, in quanto la Corte ha confermato la decisione del giudice di primo grado quanto all’applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici e e dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena pur avendo ridotto la pena detentiva sotto la soglia di anni cinque, quindi in violazione della norma invocata dalla difesa.

Va quindi disposto l’annullamento della sentenza senza rinvio quanto alle pene accessorie con rideterminazione dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante l'espiazione della pena che sostituisce con l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Così è deciso, 07/11/2024 Il Presidente Pierluigi Di Stefano