Sentenza — n. 3756/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di Carmela Giusi Tindara Zarcone per il reato ex artt. 81, comma 2, e 368, comma 1, cod. pen. per avere incolpato Giuseppe Rando, pur sapendolo innocente, con la falsa denuncia di smarrimento di assegno descritta nell'imputazione, ma, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena.2. Il ricorso di Carmela Giusi Tindara Zarcone, con cui si si chiede l'annullamento della sentenza, è articolato in due atti: il primo redatto dall'avvocato Carmela Zarcone, il secondo redato dall'avvocato Giovanni Domenico Cicala, entrambi del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto. 2.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3756/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Successivamente, il 24/03/2016, la Zarcone denunciò lo smarrimento dell'assegno compilato (dato alcuni mesi prima dal marito Porcino al Rando) nella parte relativa al solo importo, affermando che lo aveva compilato qualche giorno prima perché doveva acquistare un'automobile ma non conosceva i dati del venditore (il 29/03/2016 integrò la denuncia indicando anche il numero dell'assegno). 2.2. Con il secondo motivo del secondo atto di ricorso, si deduce violazione della legge perché la Corte di appello non si è pronunciata sulla istanza (formulata nell'udienza di discussione del 12/05/2023) di applicare l'art. 131-bis cod. pen., come modificato in senso ampliativo dall'art. 1, comma 1, lett. c). d.lgs n. 150/2022.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zarcone Carmela Giusi Tindara, nato a Mazzara Sant'Andrea il 02/06/1979 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; (t udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avvocato Carmela Zarcone, anche in sostituzione dell'Avvocato Giovanni Domenico Cicala, entrambi del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, la quale, in difesa dell'imputata, ha chiesto annullarsi la sentenza in accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di Carmela Giusi Tindara Zarcone per il reato ex artt. 81, comma 2, e 368, comma 1, cod. pen. per avere incolpato Giuseppe Rando, pur sapendolo innocente, con la falsa denuncia di smarrimento di assegno descritta nell'imputazione, ma, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena.2. Il ricorso di Carmela Giusi Tindara Zarcone, con cui si si chiede l'annullamento della sentenza, è articolato in due atti: il primo redatto dall'avvocato Carmela Zarcone, il secondo redato dall'avvocato Giovanni Domenico Cicala, entrambi del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto. 2.1.
Con il primo motivo del primo atto di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disattendendo la testimonianza di Porcino, il quale ha affermato che la moglie era ignara di tutta la vicenda e, al contempo, concedendo le circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo secondario della Zarcone nella vicenda. 2.2. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso, si deducono travisamento della prova e vizio della motivazione nel ritenere ingiustificatamente, peraltro in contrasto con quanto afferma la stessa persona offesa, che sia stata la Zarcone a compilare l'assegno anche nella parte relativa all'importo, mentre altri avrebbe poi inserito la data e il nominativo del beneficiario. 2.2.
Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione per avere ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa senza valutare unitariamente i contrapposti elementi di valutazione, peraltro di natura documentale, a sostegno della tesi difensiva. Si evidenzia che l'assegno consegnato da Porcino (marito dell'imputata) a Rando nei primi giorni del gennaio del 2016 non era compilato nella parte relativa al beneficiario e Rando, pur consapevole della mera funzione di garanzia dell'assegno, il 22/03/2016, lo compilò in favore di sé stesso come beneficiario e lo presentò alla banca.
Successivamente, il 24/03/2016, la Zarcone denunciò lo smarrimento dell'assegno compilato (dato alcuni mesi prima dal marito Porcino al Rando) nella parte relativa al solo importo, affermando che lo aveva compilato qualche giorno prima perché doveva acquistare un'automobile ma non conosceva i dati del venditore (il 29/03/2016 integrò la denuncia indicando anche il numero dell'assegno). 2.2. Con il secondo motivo del secondo atto di ricorso, si deduce violazione della legge perché la Corte di appello non si è pronunciata sulla istanza (formulata nell'udienza di discussione del 12/05/2023) di applicare l'art. 131-bis cod. pen., come modificato in senso ampliativo dall'art. 1, comma 1, lett. c). d.lgs n. 150/2022.
Tale istanza viene, comunque, riproposta alla Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni di Giuseppe Rando, che ha raccontato di avere conosciuto Sandro Porcino, un venditore di autovetture, il quale, trovandosi in difficoltà economiche, gli chiese un prestito di 4000 euro e poi gli propose di costituire una società per l'acquisto di autovetture in Germania e per questa ragione egli diede a Porcino 25000 euro per la costituzione della società mentre la moglie di Porcino (l'imputata Carmela Zarcone), presente all'incontro, gli diede a garanzia un assegno dello stesso importo, privo della indicazione del beneficiario e del luogo e della data di emissione.
Rando ha aggiunto che, comprendendo che dalla costituenda società non avrebbe mai tratto il guadagno prospettato, decise di portare l'assegno all'incasso, ma l'assegno non fu pagato e, anzi, fu oggetto di protesto perché, ne era stato dichiarato lo smarrimento e la Zarcone, con un messaggio di whatsapp, lo rimproverò per averlo portato all'incasso. Nella pagine 3-4 della sentenza sono analiticamente espresse le ragioni per le quali — sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate al caso concreto senza incorre in manifeste illogicità — le dichiarazioni di Porcino a difesa della moglie non sono attendibili e con le argomentazioni della Corte il ricorso non si confronta specificamente.
Pertanto, i motivi concernenti la responsabilità della ricorrente, che, sulla base di quanto precede, possono essere valutati unitariamente, risultano infondati.
2. Infondato è anche il motivo di ricorso, concernente la richiesta di applicare l'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche, considerando la incensuratezza della Zarcone e il suo ruolo secondario nella vicenda, ma non ha risposto alla richiesta di riconoscere la particolare tenuità formula in udienza in termini del tutto generici. Tuttavia, deve al riguardo ribadirsi che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato sul punto (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 28380). Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese „processuali