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Sentenza — n. 3458/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against appeal rejection regarding retroactive custody for ongoing mafia association crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3458/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request for retroactive custody dates. The appellant argued that new evidence proved his continued participation in the mafia group despite his detention, but the court found the lower court correctly relied on prior investigative findings. The decision emphasizes that detention alone does not automatically interrupt the continuity of an ongoing mafia crime, requiring concrete proof of cessation.

Regesto Legislator

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Art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Detention does not automatically interrupt the continuity of an ongoing mafia association crime; the court must evaluate concrete evidence of cessation rather than applying automatic presumptions.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association crimes retroactive custody dates continuity of criminal conduct detention interruption presumption inadmissible appeal ongoing criminal activity evidence of cessation inchiesta penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha anche approfondito il tema dell'operatività della disposizione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in presenza dello stato di custodia in atto in relazione alla prima misura applicata, e i reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp.
art. 416-bis cod. pen
Si tratta, tuttavia, di una interpretazione erronea poiché il giudicato cautelare non osta alla valutazione di tali elementi e, comunque, la motivazione del Tribunale è apparente e insufficiente e non indica gli elementi che, rispetto alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
pen., contestato con condotta perdurante e, dunque, anche successiva all'operatività, temporalmente delimitata, del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e all'esecuzione della misura custodiale nel procedimento cd.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, Ciancio
Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni
Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv.
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Testo completo

bunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avvocata Arcangela Campilongo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pasquale Vitalone impugna il provvedimento del 27 settembre 2024 con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 19 giugno 2024 che aveva respinto la richiesta di retrodatazione, e conseguente dichiarazione di perdita di efficacia, della misura della custodia cautelare in carcere emessa a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., fatto commesso in Roma dall'ottobre 2015, con condotta tuttora in atto. Per tale reato il Vitalone ha riportato condanna alla pena di anni quattordici di reclusione nell'ambito del processo cd. Propaggine per il quale era stato emesso, il 2 maggio 2023, decreto che dispone il giudizio. Al ricorrente è contestato il delitto di partecipazione alla locale di ndrangheta costituita in Roma da Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro, gruppo dedito, prevalentemente, all'acquisizione di attività commerciali grazie a intestazioni fittizie.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata che ha richiamato in termini puramente adesivi il provvedimento di rigetto della Corte di appello senza esplicitare il percorso logico- giuridico seguito e per l'omessa valutazione degli elementi nuovi prodotti dalla difesa che aveva allegato - diversamente da precedente istanza che era stata rigettata con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso- precisi elementi di fatto, estrapolati dalla informativa di Polizia posta a fondamento del procedimento cd.

Enclave, e dai quali emergeva che Pasquale Vitalone faceva parte della cosca Alvaro su Roma; che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, capeggiata dal Vitalone, era stata appositamente costituita su Roma per permettere su detto territorio la commissione dei reati fine perseguiti dalla cosca; che il Vitalone era referente, su Roma Nord, della Cosca Alvaro e intratteneva rapporti con Antonio Carzo e alcuni esponenti della famiglia Alvaro. A questo fine, la difesa aveva prodotto, estrapolandoli dalla informativa di polizia giudiziaria nel procedimento cd.

Enclave gli atti che, valorizzando le risultanze delle intercettazioni, descrivevano il modus operandi del Vitalone; i contatti allestiti per il compimento delle attività illecite, in particolare con componenti della famiglia Alvaro tanto da rendere configurabile sia l'appartenenza del ricorrente alla cosca sia l'utilizzazione del metodo mafioso. Il Tribunale non ha esaminato gli elementi prodotti ma, seguendo la linea tracciata dalla Corte di appello, ne ha imputato la mancata produzione alla difesa e, quindi, ha ritenuto che non si trattasse di elementi nuovi perché preesistenti rispetto alla prima istanza sulla quale si era formato il giudicato.

Si tratta, tuttavia, di una interpretazione erronea poiché il giudicato cautelare non osta alla valutazione di tali elementi e, comunque, la motivazione del Tribunale è apparente e insufficiente e non indica gli elementi che, rispetto alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. denotano la condotta del ricorrente come di mera contiguità piuttosto che partecipazione all'associazione mafiosa.3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall'art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è generico. Il Tribunale di Roma, premesso che i reati ascritti al Vitalone nel procedimento cd. Enclave, erano relativi a reato associativo in materia di stupefacenti, reati di estorsione e intestazioni fittizie, rispetto ai quali non era neppure contestata l'aggravante mafiosa e che si trattava di reati che vedevano il Vitalone agire in concorso con soggetti diversi da quelli poi coinvolti nel processo cd. Propaggine, ha rilevato che, rispetto ai fatti posti a base dell'ordinanza del procedimento cd.

Enclave con ordinanza eseguita il 17 febbraio 2021, il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, oggetto del processo cd. Propaggine, è contestato con condotta perdurante. L'ordinanza impugnata, che riporta buona parte della sentenza dell'8 novembre 2023 di questa Corte che aveva già esaminato la censura difensiva in relazione alla mancata applicazione della disposizione recata dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha spiegato che non era acquisita la prova della rescissione del vincolo associativo del Vitalone in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato con condotta perdurante e, dunque, anche successiva all'operatività, temporalmente delimitata, del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e all'esecuzione della misura custodiale nel procedimento cd.

Enclave, dimostrando, anzi, le indagini svolte proprio il contrario. Si tratta di un'affermazione che il ricorrente non ha contestato, vieppiù in presenza della intervenuta condanna confermata in appello per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., che è a fondamento dell'ordinanza impugnata, attraverso la deduzione di elementi specifici, desumibili dalle sentenze di condanna o da altri specifici atti processuali, al fine di dimostrare la rescissione dei legami associativi e, dunque, la cessazione della permanenza, quanto meno prima dell'emissione della prima ordinanza del 17 febbraio 2021 intervenuta nel procedimento cd.

Enclave. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte che ha ribadito come, al di fuori del caso in cui oggetto di contestazione nelle due ordinanze sia il medesimo fatto, in tutti gli altri casi di connessione rileva, quale presupposto di operatività della disposizione di cui all'art.297, comma 3, cod. proc. pen., l'anteriorità alla prima ordinanza dei fatti oggetto della successiva. La giurisprudenza di legittimità ha anche approfondito il tema dell'operatività della disposizione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in presenza dello stato di custodia in atto in relazione alla prima misura applicata, e i reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, un tema che si pone con particolare frequenza proprio in relazione ai reati associativi di stampo mafioso, per lo più caratterizzati da contestazioni aperte.

Si è, così, affermato il principio secondo cui in tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa (nella specie contestato in forma "aperta"), il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283).

Premesso che lo stato di detenzione non assume di per sé decisivo rilievo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis e che, pertanto, lo stato di detenzione a seguito dell'applicazione di un'ordinanza cautelare non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza del reato associativo di tipo mafioso, la ratio sottesa all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., può trovare attuazione, rifuggendo da precostituiti automatismi e presunzioni, attraverso l'acquisizione di elementi che consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (cfr.

Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). Tali elementi, come si è detto, non sono stati indicati nel ricorso al confronto dell'ordinanza impugnata che, viceversa, ha affermato come le indagini svolte nel processo cd. Propaggine dimostrassero proprio la protrazione della condotta partecipativa in epoca successiva alla esecuzione della misura nel procedimento Enclave. 2.Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, di