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Sentenza — n. 3454/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls sentence for substituting fine exceeding one year limit under Art. 20-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3454/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the lower court's decision to substitute a two-year prison sentence with a fine, arguing it violated statutory limits. The court found the substitution illegal because Article 20-bis of the Penal Code permits fines only for sentences not exceeding one year. Consequently, the Supreme Court annulled the original judgment and remitted the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: The substitute fine penalty may be applied only when the original sentence does not exceed one year; substitution is void if the term surpasses this statutory maximum.

Parole chiave

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substitute fine penalty Art. 20-bis Penal Code prison sentence substitution one year limit annulment without remittal sanzione sostitutiva sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
689 del 1981 rilevando l'illegale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, perché oltre i limiti fissati dall'art. 20-bis cod. pen., consentita esclusivamente per pene detentive non superiori ad un anno.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Sebastjano Barzezi la pena finale di 2 anni di reclusione, sostituendo la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria pari ad euro 3650 di multa.
Art. 337 cod. pen.
pen., ha applicato a Sebastjano Barzezi tre anni di reclusione, per i delitti contestati ai capi A (art. 337 cod. pen.), B (art.
Art. 635, secondo comma, n. 1 cod. pen.
pen.), B (art. 635, secondo comma, n. 1 cod. pen.) e C (art.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
pen.) e C (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), ridotta, per la scelta del rito, alla pena finale di due anni di reclusione, sostituita, su richiesta delle parti, nella pena pecuniaria di euro 3.650 di multa - pari ad euro 5 per 730 giorni di reclusione - in violazione dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 20-bis cod. pen
Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 20-bis cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
689 del 1981 rilevando l'illegale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, perché oltre i limiti fissati dall'art. 20-bis cod. pen., consentita esclusivamente per pene detentive non superiori ad un anno.
art. 337 cod. pen
pen., ha applicato a Sebastjano Barzezi tre anni di reclusione, per i delitti contestati ai capi A (art. 337 cod. pen.), B (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019
Premessa l'ammissibilità del ricorso, stante la censura sull'illegalità della pena in quanto diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Nella specie, dunque, la pena è illegale, nei termini indicati dalle sentenze delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv.
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015
279348; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv.
Sez. 6, n. 45903 del 25/10/2023
264857) in quanto supera la cornice entro la quale è consentita la sostituzione della pena detentiva (Sez. 6, n. 45903 del 25/10/2023, Nadi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Barzezi Sebastjano nato il 07/06/1998 in Albania avverso la sentenza del 13/06/2024 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Sebastjano Barzezi la pena finale di 2 anni di reclusione, sostituendo la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria pari ad euro 3650 di multa.

2. Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 53 I. n. 689 del 1981 rilevando l'illegale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, perché oltre i limiti fissati dall'art. 20-bis cod. pen., consentita esclusivamente per pene detentive non superiori ad un anno.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in assenza di richiesta di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Premessa l'ammissibilità del ricorso, stante la censura sull'illegalità della pena in quanto diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Sebastjano Barzezi tre anni di reclusione, per i delitti contestati ai capi A (art. 337 cod. pen.), B (art. 635, secondo comma, n. 1 cod. pen.) e C (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), ridotta, per la scelta del rito, alla pena finale di due anni di reclusione, sostituita, su richiesta delle parti, nella pena pecuniaria di euro 3.650 di multa - pari ad euro 5 per 730 giorni di reclusione - in violazione dell'art. 20-bis cod. pen.

Detta disposizione, infatti, prevede, all'ultimo comma che «la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiore a un anno». Nella specie, dunque, la pena è illegale, nei termini indicati dalle sentenze delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857) in quanto supera la cornice entro la quale è consentita la sostituzione della pena detentiva (Sez. 6, n. 45903 del 25/10/2023, Nadi, Rv. 285451).

3. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Così deciso l'8 gen