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Sentenza — n. 3448/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls home detention order due to insufficient evidence proving criminal group awareness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Tribunal of Messina's order confirming home detention for Alessio Abate. The defense argued the lower court failed to prove Abate knowingly participated in a drug trafficking ring, noting he only interacted with his brother. The court agreed, ruling that mere custody of illicit funds without evidence of awareness regarding a broader criminal group does not satisfy the legal requirements for such a measure.

Regesto Legislator

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Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990: The mere custody of illicit funds by an individual who interacts solely with a specific associate is insufficient to prove the requisite awareness of participating in a structured criminal group.

Parole chiave

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home detention criminal group awareness drug trafficking insufficient evidence indiciario criminale organizzazione criminale appartenenza a una banda traffico di stupefacenti in banda

Disposizioni normative citate

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Art. 273 cod. proc. pen.
n 309 e all'art. 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale dedotto la partecipazione al sodalizio nonostante l'Abate si 'relazionasse" solo con il fratello, Rosario.
Art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 30 maggio 2024 con cui veniva applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Alessio Abate per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R.
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
A dette valutazioni segue, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Messina ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen..
art. 309 cod. proc. pen
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame ex art. 309 cod.
art. 273 cod. proc. pen
n 309 e all'art. 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale dedotto la partecipazione al sodalizio nonostante l'Abate si 'relazionasse" solo con il fratello, Rosario.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj
Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012
(ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Abate Alessio, nato a Messina il 11/05/1992 avverso l'ordinanza del 18/07/2024 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie conclusive presentate dall'Avv. Alessandro Billè, difensore di fiducia di Alessio Abate, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 30 maggio 2024 con cui veniva applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Alessio Abate per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n 309 sub capo 1) della provvisoria contestazione.

2. Ha proposto ricorso Alessio Abate, con atto sottoscritto dal difensore,con cui ha dedotto : -violazione di legge, in relazione all'art. 74 cit. d.P.R. n 309 e all'art. 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale dedotto la partecipazione al sodalizio nonostante l'Abate si 'relazionasse" solo con il fratello, Rosario. Ed invero, benchè fosse il custode della cassa "comune" e certamente sospettasse la provenienza illecita del danaro, nondimeno non era consapevole di detenere danaro per conto e nell'interesse di un gruppo, che gestiva un'importante attività di narcotraffico; -violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto l'attualità del pericolo di recidiva nonostante l'associazione avesse smesso di operare nel corso dell'anno 2022 e il fratello si fosse dissociato, intraprendendo un percorso collaborativo.

3. Il procedimento è stato trattato in forma scritta in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.

2. Va accolto il primo motivo di ricorso con cui la difesa ha censurato il provvedimento impugnato - sotto il profilo della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. - in ordine alla ritenuta partecipazione di Alessio Abate al sodalizio criminoso, dedito al narcotraffico sub capo 1). 2.1. I Giudici del riesame - dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative dell'associazione criminale - esaminavano il ruolo ricoperto dall'attuale ricorrente: egli era il custode dei profitti - frutto dell'attività criminosa gestita dal sodalizio- avendo destinato la propria abitazione a luogo di "custodia della cassa comune".

Il Tribunale del riesame fondava la gravità del quadro indiziario essenzialmente sul contenuto delle conversazioni telefoniche, da cui era emerso come l'Abate, relazionandosi con il fratello Rosario Abate, contabile del sodalizio, si occupasse di procedere a periodici rendiconti, alla suddivisione del danaro in mazzette e alla consegna dei soldi ogni volta gli veniva chiesto dal fratello. Si segnalava, altresì, come - in diverse occasioni- fosse lo stesso Rosario Abate - in caso di assenza del ricorrente- ad accedere direttamente nella di lui abitazione, per prelevare il danaro dalla "cassa comune" per poi procedere all'acquisito dello stupefacente dai fornitori nell'interesse del sodalizio. 2.2.

La motivazione, per come strutturata, è carente e lacunosa quanto alla affermazione della consapevole partecipazione del ricorrente all'associazione in contestazione. L'Abate — si legge nell'ordinanza- si relazionava esclusivamente con il fratello Rosario, per conto e nell'interesse del quale custodiva in casa somme di danaro, anche ingenti, provento dell'attività di spaccio. Purtuttavia, al netto di tale indiscutibile dato oggettivo, non sono stati congruamente evidenziati nel provvedimento in esame elementi indiziari ulteriori da cui desumere che il descritto modus agendi fosse accompagnato dalla consapevolezza e volontà di operare per conto e nell'interesse del gruppo criminale, dedito al narcotraffico e all'interno del quale Rosario Abate rivestiva il ruolo apicale di contabile.

Non è ex se dirimente la conversazione del 19 febbraio del 2022, menzionata nell'ordinanza, nel corso della quale i fratelli Abate discutevano delle somme di danaro da consegnare ad una terza persona ("scende quello là gli devi dare qualche cosa?"): tale colloquio prova al più la consapevolezza in capo al ricorrente di supportare l'attività illecita del fratello Abate, ma non è indicativo anche dell'affectio societatis, da intendere come consapevolezza che la propria attività si affiancasse ad altre, contribuendo all'attuazione del comune programma criminale (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177- 01). 2.3.

L'esclusivo rapporto tra i fratelli Abate - per quanto connotato da stabilità e dalla consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita del danaro in custodia - non è sintomatico di una condotta criminis che avrebbe dovuto proiettarsi oltre il rapporto bilaterale con Rosario Abate e non è elemento da cui inferire la "consapevolezza" e la "volontà" di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa, strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232).

3. A dette valutazioni segue, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Messina ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. perché rivaluti il quadro indiziario, rimanendo assorbito l'ulteriore motivo relativo alla attualità del pericolo di recidiva. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi