Sentenza — n. 3107/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco Benvenuto, con atto del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorso si duole della mancata riqualificazione di quei fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. ( 2. Nelle more della presente udienza, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, ha trasmesso in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, senza specificarne le ragioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3107/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso si duole della mancata riqualificazione di quei fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. ( 2. Nelle more della presente udienza, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, ha trasmesso in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, senza specificarne le ragioni.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Benvenuto Francesco, nato a Cosenza il 24/09/1976 avverso la ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Benvenuto, con atto del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorso si duole della mancata riqualificazione di quei fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. ( 2. Nelle more della presente udienza, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, ha trasmesso in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, senza specificarne le ragioni.
3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.
4. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia del Benvenuto sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).
P.Q.M.
re t- rtriunc_li Dichiara inammissibile il ricorsiDé—condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 dicem