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Ordinanza — n. 3106/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of factual error under Art. 625-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3106/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to identify a specific factual error under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed generic and mischaracterized a potential legal issue regarding the timing of consummation as a factual mistake, which the court found unsupported by the closed record. Consequently, the court rejected the request for review and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; A factual error under Art. 625-bis c.p.p. requires a perceptual mistake in reading internal case files leading to a different decision, excluding cases where the error stems from evaluative judgments or lacks specific factual grounding.

Parole chiave

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factual error perceptual mistake Art. 625-bis inadmissibility procedural costs Cassazione internal files difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Ritenuto, dunque, che il ricorso, oltre che generico, è stato presentato al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Ritenuto, dunque, che il ricorso, oltre che generico, è stato presentato al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Melandri Luca a Palermo il 31/07/1968 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 emessa dalla Corte di Cassazione; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, in cui si precisa che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio); Rilevato che nessun errore di fatto è stato in realtà segnalato dal ricorrente nella ordinanza in epigrafe, fermo restando che a fronte di contestazione chiusa fino al 2011 non avrebbe potuto configurarsi sovrapposizione e che comunque le eccezioni sollevate si risolverebbero nella prospettazione, aspecifica, di un errore di diritto sul tempo di avvenuta consumazione della fattispecie associativa, che invero non trova riscontro nel provvedimento impugnato;

Ritenuto, dunque, che il ricorso, oltre che generico, è stato presentato al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il