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Sentenza — n. 3103/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual basis in the lower court's order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's order lacked sufficient factual foundations. The appellant argued that mere possession of marijuana did not prove trafficking intent and questioned the economic inconsistency of the defendant's income versus the drug quantity. The court rejected these claims, noting the order relied on the defendant's evasive behavior and significant drug quantity to establish trafficking intent.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the contested order is devoid of factual premises or if the facts are not sufficiently detailed to allow the Court to verify the legality of the decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack factual basis drug possession trafficking cautionary measures economic inconsistency traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Keita Sambuijang, nato a Mali il 01/01/1993 avverso la ordinanza del 11/07/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 24 giugno 2024 dallo stesso Tribunale nei confronti di Sambuijang Keita con la quale al predetto è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione di 240 grammi di marihuana.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Sambuijang Keita deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente ai fini della gravità indiziaria il mero possesso dello stupefacente che, in assenza di altri elementi, fa ricadere la condotta nella meno grave detenzione a fini di utilizzo personale, che non è onere del ricorrente dover dimostrare. A tal riguardo il Tribunale, in ogni caso, non ha considerato le verosimili dichiarazioni del Keita circa l'acquisto della sostanza a fini personali in base ad una offerta particolarmente conveniente.

Quanto alle esigenze cautelari, appare insussistente la necessità del vincolo cautelare rispetto alle esigenze di indagine, una volta disposto il sequestro della sostanza e in assenza di qualsiasi intento di fuga del Keita. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alle condizioni economiche del ricorrente, essendo stato questi ricollegato agli ambienti locali del narcotraffico senza una elevata ed effettiva sproporzione tra la somma impiegata per l'acquisto (550 euro) e la possibilità economica del Keita derivante dalla documentata attività lavorativa come bracciante agricolo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché versato in inaccessibili prospettazioni in fatto.

2. Il Tribunale ha desunto la destinazione allo spaccio dei 240 grammi di marihuana trovati in possesso del ricorrente dall'apprezzabile dato ponderale e dall'atteggiamento tenuto dallo stesso ricorrente all'atto del controllo e degli i accertamenti, volto, rispettivamente, ad allontanarsi per sottrarsi alle operazioni di p.g. e ad omettere di consegnare spontaneamente il narcotico allorquando richiestogli dai militari. Inoltre, sono considerate le vaghe circostanze fornite dal ricorrente in ordine all'acquisto. Inoltre, il Tribunale ha considerato la capacità economica del ricorrente, che non svolge attività lavorativa fissa, in relazione alla quale ha allegato risalente documentazione di un complessivo compenso di 1.800 euro, ritenuta incongrua rispetto alla pretesa scorta personale per 550 euro.

3. Ritiene questa Corte, potendosi esaminare congiuntamente i convergenti motivi proposti in ordine alla gravità indiziaria, che gli indici fattuali considerati al riguardo dalla ordinanza impugnata sono valutati, senza incorrere in vizi logici e giuridici, sia con riguardo alle connotazioni della condotta - considerando il significativo quantitativo di stupefacente detenuto e il comportamento elusivo del ricorrente al momento del fatto - che alle inconsistenti giustificazioni date dallo stesso in ordine alle ragioni della detenzione.

6. Quanto alle esigenze cautelari, generica è la censura mossa, rispetto al ravvisato pericolo di recidiva ineccepibilmente desunta dalla personalità del ricorrente, segnatamente, desunta dalla condotta tenuta al momento del fatto e dai precedenti penali e di polizia a suo carico.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore