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Sentenza — n. 3098/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against home detention, ruling prognosis on suspended sentence is absorbed by recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3098/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giacomo Imbimbo's appeal inadmissible regarding the lack of motivation for future suspended sentence suspension. The defense argued the trial court failed to assess the likelihood of suspension, yet the court held that a negative prognosis on suspension is logically absorbed by the established risk of recidivism under Article 274 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the trial judge was not required to separately motivate the suspension prognosis when the danger of reoffending was already proven.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 275, comma 2-bis c.p.p.: The prognosis regarding the grant of a suspended sentence is absorbed by the finding of a risk of recidivism, exempting the judge from separately motivating the former.

Parole chiave

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inadmissible appeal risk of recidivism suspended sentence prognosis home detention measure Code of Criminal Procedure sospensione condizionale della carcerazione differimento dell'esecuzione della pena carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 275, comma 2-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27976 del 01/07/2020, Marino
pen., non contesti anche la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla quale la misura cautelare è stata conformata (così ex multis Sez. 5, n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv.
Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano
Sez. 6, n. 29004 del 21 luglio 2022
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Imbimbo Giacomo nato a CHIETI il 22/09/2001 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno'; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO che ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la difesa di Giacomo Imbimbo ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di L'Aquila, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal Pubblico Ministero competente, ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari in luogo dell'obbligo di dimora in origine disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, sul presupposto della ritenuta gravità indiziaria quanto al reato di cui all'art. 73 comma IV d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con il ricorso si lamenta l'assenza di motivazione quanto alla ritenuta futura concedibilità della sospensione condizionale della pena quale fattore ostativo alla misura custodiale disposta a fronte della verosimile possibilità di definire il prossimo giudizio penale con una pena patteggiata e sospesa;

Considerato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il criterio interpretativo per il quale, in tema di applicazione o revoca delle misure cautelari personali, è inammissibile, per carenza di specificità, il ricorso per cassazione che, come quello di specie, nel censurare l'omessa valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2- bis, cod. proc. pen., non contesti anche la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla quale la misura cautelare è stata conformata (così ex multis Sez. 5, n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv. 280664);

Ritenuto che tale conclusione trova una giustificazione logico giuridica nella considerazione in forza della quale la valutazione prognostica negativa concernente la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena resta assorbita nella sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, condividendone lo stesso carattere predittivo, sì che si è reiteratamente puntualizzato che la riconosciuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (così, tra le molte, Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866 e da ultimo, Sez. 6, n. 29004 del 21 luglio 2022, n.m.); Ritenuto infine che alla rilevata inammissibilità delle ragioni di ricorso per la manifesta infondatezza del relativo assunto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 04/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDESO PATERNO RADDUSA GAETANO DE AMICIS SEZIONE VI PENALE27 GEN 2025 DEPOSITATO!