Cassation court annuls and remakes sentence for retroactive application of stricter statutory sentencing limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Court of Appeal's decision without remittal and directly re-determined the sentence. The defendant argued that the lower court retroactively applied stricter statutory sentencing limits and fines currently in force, which were more severe than those applicable at the time of the offense. The court agreed that the original judgment violated the principle of non-retroactivity of harsher laws and corrected the penalty to match the statutory minimums valid when the crime occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 620, lettera I), cod. proc. pen.: When a judgment applies stricter statutory sentencing limits or fines currently in force that were not applicable at the time of the offense, the judgment is illegal and must be re-determined according to the norms valid at the time of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Garbati Andrea nato a ANCONA il 10/06/1973 avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Ancona, accogliendo il gravame interposto da Andrea Garbati avverso la sentenza del Tribunale locale assunta in esito a rito abbreviato, ha riqualificato il fatto in origine ascritto all'imputato riconducendolo alla ipotesi normativa di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo, per l'effetto, la pena irrogata, ora determinata in misura di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 1200 di multa (muovendo„-dalla pena base, attestata nel minimo, di anni uno e mesi sei di detenzione e 1200 di multa, aumentata Per la recidiva ad anni due e mesi tre di reclusione e 1800 di multa così da pervenire alla Pena finafe in ragione della riduzione per il rito); rilevato che avverso detta sentenza impugna la difesa del ricorrente lamentando l'applicazione retroattiva dei più rigorosi limiti edittali oggi previsti per la pena detentiva dall'attuale portato dell'art 73, comma 5, citato, atteso che, all'epoca del fatto ( 22 gennaio 2022), i minimi edittali sanciti dalla citata disposizione erano determinati in misura diversa e minore (6 mesi) rispetto a quelli applicati dalla Corte territoriale, nel caso implicitamente riferiti al successivo e attualmente vigente tenore della detta fattispecie incriminatrice e per la sola ipotesi del caso in cui la condotta riscontrata non possa ritenersi occasionale, evidenziand al contempo, che la pena pecuniaria è stata c)/' quantificata in termini distonici al minimo dettato dalla normativa di riferimento (pari a euro 1032); ritenuto che la lettura della sentenza impugnata avalla il tenore della contestazione mossa con il ricorso sia con riguardo alla scelta del giudice del merito di attestare nel minimo il trattamento da irrogare, sia in relazione ad un implicito riferimento ( per il vero coerente alla soia pena detentiva) ai limiti edittali oggi sanciti dall'ultimo periodo del vigente art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 19901così come novellato dall'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 ed entrato in vigore dopo il fatto coperto dalla regiudicanda ( risalente al gennaio 2022), sia infine in ordine alla pena pecuniaria comunque determinata in termini superiori al limite edittale sancito dalla disciplina di riferimento vigente all'epoca dei fatti ( 1200 euro in luogo della previsione edittale di euro 1032); ritenuto che alla riscontrata illegittimità del trattamento irrogato può ovviare direttamente questa Corte ex art 620, lettera I), cod. proc. pen.rriproducendo il medesimo percorso tracciato dal giudice del merito (pena base vigente all'epoca dei fatti, determinata nel minimo, pari a sei mesi di detenzione e euro 1032 di multa, aumentati per la recidiva in misura di 1/2 sino a nove mesi di detenzione ed euro 1548 di multa e ridotti per il rito in misura di un terzo) così da pervenire alla pena finale di cui al dispositivo che segue ,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena irrogata al ricorrente in mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa. Così è deciso, 0411212024 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA GAETANO DE AMICIS SEZIONE VI PENALE27 GEN 2025 DEPOSITATO IN CANCELLERIA FuNzr Dott.ssa O GTPDTZTARTO pina Cirimele CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE O 9 )(1)/2 r3L, 26S i kX- P A olQ2,4„ 1 \f‘t ()t-2 tA\ QtQeik) rt.MA„ .39'7 g i e P n\ il e ,,