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Sentenza — n. 3077/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction, upholding conditional suspension despite group consumption defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3077/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected Marco Moretti's appeal against a conditional suspension of sentence for drug-related offenses. Moretti argued that the shared heroin incident constituted merely group consumption rather than illegal transfer, and claimed the penalty was disproportionately high given the consensual nature of the injection. The court ruled that without proof of joint purchase intent or financial contribution, the act remains a gratuitous transfer, and the sentencing calculation complied with statutory guidelines.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: Group consumption of drugs without joint purchase intent constitutes illegal transfer, and sentencing discretion allows excluding particular leniency based on injection mode even with consent.

Parole chiave

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gratuitous drug transfer group consumption defense conditional suspension of sentence joint purchase intent penalty calculation guidelines consumo di stupefacenti atto sessuale con un detenuto traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di Marco Moretti per il reato ex art. 73 comma 5, d.P.R.
Art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Circa il primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che il cosiddetto consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto a uno dei consumatori, non è penalmente rilevante e costituisce illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
articolo 131- bis cod. pen
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'articolo 131- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio
b) sin dall'inizio, l'acquisto avviene degli altri, sia certa l'identità dei mandanti e manifesta la volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno di loro contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv.
Sez. 4, n. 37659 del 26/09/2024
Se non ricorrono queste condizioni, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure gratuita, di sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 37659 del 26/09/2024; Sez.
Sez. 4, n. 44165 del 10/10/2019
37659 del 26/09/2024; Sez. 4, n. 44165 del 10/10/2019).
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moretti Marco, nato a Fabriano il 26/03/1995 avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto che la Corte di cassazione rigetti il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di Marco Moretti per il reato ex art. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nella imputazione, ma ha ridotto la pena e concesso la sospensione condizionale la stessa.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Moretti e con la successiva memoria di replica alle conclusioni della Procura generale si chiede l'annullamento della sentenza.2.1. Con il primo motivo, si deduce si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare una cessione illecita di eroina in quello che è stato soltanto un episodio di consumo comune della sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'articolo 131- bis cod. pen. nel disconoscere la particolare tenuità del fatto soltanto in considerazione della natura (eroina) della sostanza stupefacente oggetto dell'imputazione e per avere l'imputato iniettato la sostanza alla Martensenkova, ma trascurando che questo avvenne con il consenso della stessa e per mera l'amicizia da parte di lui. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione nell'applicazione di una pena corrispondente al doppio del minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Circa il primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che il cosiddetto consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto a uno dei consumatori, non è penalmente rilevante e costituisce illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. cit., solo se:

a) l'acquirente è uno degli assuntori;

b) sin dall'inizio, l'acquisto avviene degli altri, sia certa l'identità dei mandanti e manifesta la volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno di loro contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258). Se non ricorrono queste condizioni, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure gratuita, di sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 37659 del 26/09/2024; Sez. 4, n. 44165 del 10/10/2019). Su queste basi, la decisione della Corte d'appello è corretta: infatti, non risulta un previo accordo tra la Martsenkova e il Moretti per condividere la spesa e poi procedere all'acquisto; anzi, secondo la versione dei fatti di Martsenkova, lo stupefacente è stato acquistato dall'imputato, che, poco prima dell'incontro con lo spacciatore, era andato a farsi dare dal padre i soldi necessari per l'acquisito. 1.2.

Circa il secondo motivo di ricorso, si rileva che la sentenza impugnata contiene una motivazione sul disvalore della azione — sotto il profilo della modalità della condotta consistita nell'iniettare direttamente l'eroina alla Martsenkova, così rendendo possibile la fruizione dello stupefacente da parte della donna, diversamente incapace di fruirne — che esprime un non irragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nell'escludere la particolare tenuità del fatto, indicando gli elementi di valutazione ritenuti al riguardo rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647).1.3.

Circa il terzo motivo di ricorso, si osserva che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Nel caso in esame, dalla complessiva lettura della motivazione e del dispositivo/ risulta chiara la volontà di applicare la pena finale (risultante della diminuzione per il rito) di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa, con la determinazione di una pena-base di un anno di reclusione e 1.200 euro di multa, che, quand'anche corrispondente al doppio del minimo editkle resta, comunque, ampiamente inferiore alla media edittale e non erroneamente qualificata come lievemente superiore al minimo,.

Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 04/12/2024 Il Consigl e estensore Il Presidente Angelo Gaetano De Amicis SEZIONE VI PENALE27 GEN 2025 DEPOSI