Italian court dismisses appeal against European arrest warrant custody measure due to inadmissible legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was an alleged error in applying the law regarding the proportionality of custody measures. The appellant argued that the lower court ignored his business ties in Italy and the temporary nature of his travel to Albania, yet the court found these arguments insufficient to challenge the necessity of prison custody. Consequently, the appeal was rejected as it relied on reasons not permitted under the specific procedural rules for European arrest warrant cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 7 della L. n. 69/2005; artt. 274, lett. b) e 275 cod. proc. pen.: In proceedings for European arrest warrants, appeals against personal custody measures are inadmissible if based on mere logical defects in the court's reasoning rather than the absence or apparent nature of the motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cela Mario, nato in Albania il 11/12/1989 avverso la ordinanza del 21/08/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato la istanza con la quale è stata richiesta la sostituzione della misura della custodia in carcere applicata a Mario Cela, nell'ambito di procedura di consegna a seguito di mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria del Belgio, con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Mario Cela deducendo con unico motivo erronea applicazione dell'art. 9 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 274, lett.
b) e 275 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alle allegazioni difensive. La Corte di appello non ha fornito alcun elemento concreto al quale ancorare la sussistenza del pericolo di fuga del ricorrente, omettendo di confrontarsi con la documentazione difensiva che prova la esistenza di un concreto progetto imprenditoriale del Cela in territorio italiano, in cui egli stesso è radicato. Quanto agli spostamenti tra Italia e Albania, sono stati dettati unicamente dalla circostanza che il visto che veniva di volta in volta rilasciato al Cela dall'Albania aveva una durata limitata di tre mesi, con l'ovvia conseguenza di un "obbligato" rientro allo scadere di siffatto periodo.
Il radicamento in Italia del Cela, del resto, è provato dal fatto che - una volta ottenuto un visto con validità annuale - non si è mai più recato nel suo paese di origine e risulta anche provato che la stessa famiglia del Cela è radicata in Italia. Quanto al riferimento agli spostamenti in Belgio, questi sono soltanto paventati ed è stato provato che il Cela non si sia recato in Belgio negli ultimi anni. Cosicché la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga è solo apoditticamente affermata. Quanto alla adeguatezza e proporzionalità della massima misura custodiale è giustificata con mere clausole di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite.
2. Invero, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418).
3. Nella specie, il ricorrente censura inammissibilmente le ragioni espresse dal provvedimento impugnato che, sul rilievo della reiterazione della istanza a pochi giorni dal rigetto di analoga istanza da parte della Corte, ha ritenuto inincidenti sulle esigenze cautelari, già ampiamente rappresentate nei precedenti provvedimenti, le allegazioni difensive volte a evidenziare il successo professionale del ricorrente e il suo legame con l'Italia, giustificando - in ragione dei punti di appoggio dello stesso ricorrente in plurimi Paesi - la insostituibilità della misura inframuraria.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. at