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Ordinanza — n. 2853/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging an incidental measure decision under Art. 625-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because it challenged an incidental measure decision, which falls outside the scope of Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to consider the expiration of the double term for the phase under Articles 303 and 304 of the Code. The Court rejected this, citing established precedent that extraordinary remedies apply only to final conviction judgments, not incidental rulings.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 303, 304 c.p.p.: The extraordinary remedy of Art. 625-bis c.p.p. applies exclusively to final conviction judgments and does not extend to decisions on incidental measures.

Parole chiave

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extraordinary remedy incidental measure Cassation appeal procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure durata eccessiva del procedimento moratoria straordinaria impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 311 cod. proc. pen.
La ricorrente Maria Antonietta Montenegro ricorre avverso la sentenza emessa in data 20 agosto 2024 da questa Corte di cassazione, Sezione Feriale, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 311 cod.
Art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Assume la ricorrente che la sentenza in questione non ha tenuto conto della scadenza del doppio del termine di fase di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
in relazione all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è originariamente inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento che ha definito un incidente cautelare, esulante dalla tipologia ammessa dall'art. 625-bis cod.
art. 311 cod. proc. pen
La ricorrente Maria Antonietta Montenegro ricorre avverso la sentenza emessa in data 20 agosto 2024 da questa Corte di cassazione, Sezione Feriale, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 311 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Il ricorso è originariamente inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento che ha definito un incidente cautelare, esulante dalla tipologia ammessa dall'art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Montenegro Maria Antonietta, nata a Leverano il 25/04/1969 avverso la sentenza del 22/08/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La ricorrente Maria Antonietta Montenegro ricorre avverso la sentenza emessa in data 20 agosto 2024 da questa Corte di cassazione, Sezione Feriale, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 08/04/2024 dal Tribunale di Lecce con la quale era stata rigettata la istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare emessa nei confronti della predetta per avvenuto decorso del termine di durata.

2. Assume la ricorrente che la sentenza in questione non ha tenuto conto della scadenza del doppio del termine di fase di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. in relazione all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

3. E' pervenuta rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse 4. Il ricorso è originariamente inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento che ha definito un incidente cautelare, esulante dalla tipologia ammessa dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo l'autorevole principio secondo il quale, in tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281). Cosicché non rileva la sopravvenuta allegata carenza di interesse.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così