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Sentenza — n. 2850/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding sufficient circumstantial evidence of drug trafficking association.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2850/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mario Piacente's appeal against a lower court's decision to maintain his pre-trial detention. Piacente argued that the evidence regarding his participation in a drug trafficking association was insufficient and that he never spoke during interceptions or visited the alleged farm. The court ruled that the trial judge correctly evaluated the circumstantial evidence, including the discovery of an illegal cannabis plantation and weapons, and that the defendant's arguments regarding the lack of direct proof did not justify overturning the detention order.

Regesto Legislator

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Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.: The Court of Cassation reviews whether the lower court adequately accounted for the reasons supporting the gravity of the circumstantial evidence against the accused, ensuring the motivation aligns with logical canons and legal principles governing the assessment of probative results.

Parole chiave

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pre-trial detention drug trafficking association circumstantial evidence cautionary measures Cassation review probative assessment logical inference traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 273 cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, attraverso il suo difensore, che con un primo motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 273 cod.
Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
cit.) non avrebbe effetto né sulla durata del termine di fase della misura coercitiva in atto né sulle modalità di valutazione delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Con un quarto motivo deduce l'assenza di gravi indizi di colpevolezza quanto alla contestata aggravante del carattere armato dell'associazione (art. 74, comma 4, d.P.R.
Art. 274 cod. proc. pen.
Il quinto e ultimo motivo di ricorso deve, infine, ritenersi manifestamente infondato, sia per configurazione formale, connotata dalla critica diretta del merito della decisione cautelare adottata ai sensi dell'art. 274 cod.
art. 273 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, attraverso il suo difensore, che con un primo motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Il quinto e ultimo motivo di ricorso deve, infine, ritenersi manifestamente infondato, sia per configurazione formale, connotata dalla critica diretta del merito della decisione cautelare adottata ai sensi dell'art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Piacente Mario, n. Catania 28/11/1993 avverso l'ordinanza n. 234/24 del Tribunale di Caltanissetta del 06/06/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito per il ricorrente l'avv. Giuseppe Magnano, che ha insistito per , l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Mario Piacente avverso l'ordinanza del 03/05/2024, con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere con le imputazioni provvisorie di avere fatto parte di una associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti e in tale contesto alla coltivazione illegale di cannabis indica nella azienda agricola Agriplant dei coniugi Aleo-Fantauzzo (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) nonché di avere concorso in più episodi del traffico delle sostanze stesse (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 309 del 1990, capo 2).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, attraverso il suo difensore, che con un primo motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. nonché vizi cumulativi di motivazione, contestando la sussistenza di gravi indizi dell'esistenza stessa di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, quale ipotizzata dalla pubblica accusa. Con un secondo motivo, deduce gli stessi vizi con riferimento alla sua partecipazione al presunto sodalizio, sostenendo che, pur essendone stata registrata la presenza fisica in compagnia di altri indagati, egli non ha mai proferito parola, non figurando la sua voce in alcuna delle conversazioni intercettate e/o captate; aggiunge, inoltre, di non essersi mai recato presso la piantagione illegale dei coniugi Aleo-Fantauzzo.

Con un terzo motivo, deduce gli stessi vizi con riferimento alla partecipazione ai reati - fine di traffico di stupefacenti, tra l'altro contestati in maniera generica al capo 2 dell'imputazione provvisoria. Con un quarto motivo deduce l'assenza di gravi indizi di colpevolezza quanto alla contestata aggravante del carattere armato dell'associazione (art. 74, comma 4, d.P.R. cit.). Con un quinto e ultimo motivo lamenta, infine, vizi di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari che, secondo il Tribunale, giustificano il mantenimento della misura custodiale in atto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La prima doglianza che viene formulata riguarda la possibilità stessa di ravvisare un sodalizio criminale nei rapporti instauratisi tra le persone che, a vario titolo, si sono interessate all'attività di coltivazione illegale di cannabis materialmente condotta da Alfonso Aleo nell'azienda agricola di famiglia Agriplant corrente in Piazza Armerina. Reputa sul punto il Collegio che, alla luce delle risultanze indiziarie esaminate dai giudici della cautela, non può in alcun modo definirsi contraria al modello astratto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 o, sul piano della motivazione, contraddittoria o manifestamente illogica la tesi accolta dall'ordinanza secondo cui è suscettibile di dare luogo ad una associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti quella costituita da più persone a vario titolo interessate all'operatività di una piantagione illegale di cannabis indica ed allo smercio del relativo prodotto su base interprovinciale, con l'inevitabile differenziazione e segmentazione dei ruoli (ideazione, messa in comunicazione della volontà dei partecipi, cura dei contatti, finanziamento, conduzione materiale della coltivazione, della produzione e della vendita del prodotto) che la complessa iniziativa comporta.

Il primo motivo di censura risulta, pertanto, palesemente destituito di fondamento. Con riferimento, invece, al secondo motivo, riguardante la partecipazione a detta associazione del ricorrente, l'ordinanza dà conto come egli risulti pluripregiudicato per gravi reati, ancorché non specifici rispetto a quelli per cui si procede attualmente nei suoi confronti, venendo descritto come la persona che più volte ha accompagnato il riconosciuto capo o quanto meno il referente del gruppo dei finanziatori dell'impresa criminale, Salvatore Riolo, nelle sue trasferte da Catania verso le province di Enna e Caltanissetta.

L'ordinanza ricorda, in particolare, che gli inquirenti ne hanno documentato con certezza almeno quattro presenze agli incontri con altri partecipi (22/08/2022, 05/10/2022, 15-19/10/2022, 03/12/2022), presenze del resto ammesse dalla stessa difesa, che, tuttavia, sottolinea come egli non si sia mai recato presso la piantagione illegale dei coniugi Aleo-Fantauzzo.Per quanto riguarda, inoltre, il ruolo di co-finanziatore dell'impresa criminale che gli viene attribuito, l'ordinanza ha valorizzato, in maniera non arbitraria né illogica allo stato attuale delle acquisizioni investigative, l'affermazione resa dall'altro indagato Vincenzo Scaletta - a sua volta referente del gruppo di associati attestato a Barrafranca (En) e Caltanissetta - contenuta in una conversazione captata in modalità ambientale il giorno 02/10/2022 (RIT n. 527/2022, progr. 3947 "no... alla fine ci hanno messo i soldi loro ... neanche tutto il materiale ... tutte cose... la cosa loro è!").

E' esatta, invece, l'affermazione difensiva che non sono state registrate e/o captate conversazioni direttamente riferibili alla persona del ricorrente, da cui l'insistenza nel descriverlo un muto accompagnatore di Riolo nelle sue trasferte. Non per questo, tuttavia, l'ordinanza può essere sul punto tacciata di illegittimità o la motivazione censurata per contraddittorietà o manifesta illogicità, atteso che la diversa lettura che la difesa del ricorrente propugna del complessivo quadro indiziario implica un inevitabile snaturamento della funzione tipica del giudizio di legittimità, anche in materia di misure cautelari personali.

In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte v. l'insuperata Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Come nel caso di altri indagati, del resto, le ragioni giustificative degli incontri cui il ricorrente ha partecipato con gli altri partecipi si sono rivelate solo all'esito delle scoperta della piantagione illegale e (in parte) dell'arsenale di armi detenute da Alfonso Aleo nell'azienda agricola di famiglia. E' beninteso del tutto legittimo che, al cospetto delle suindicate dll investigative, la difesa cerchi di parcellizzare l'analisi e la valutazione di ciascun elemento al fine di sminuire la fondatezza o finanche evidenziare l'inconsistenza della tesi accusatoria, ma si tratta, per quanto anzidetto, di una prospettiva insuscettibile per sua stessa natura di intaccare la legittimità dell'ordinanza impugnata.

Anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato.Viene, infatti, contestata al ricorrente, al pari di molti altri co-indagati, la partecipazione a più episodi di traffico di stupefacenti la cui materialità non viene descritta in maniera dettagliata al capo 2 della contestazione provvisoria, ma che per l'accusa rappresenta un'ovvia conseguenza del maturato intento dei partecipi di commerciare nella città di Catania le sostanze droganti prodotte nella piantagione dei coniugi Aleo-Fantauzzo. Nonostante, dunque, un innegabile tasso di scarsa precisione dell'imputazione provvisoria, deve comunque ascriversi la valutazione operata dal Tribunale ad una inferenza del tutto logica delle risultanze investigative finora venute alla sua attenzione.

Il quarto motivo deve, invece, ritenersi privo di interesse, dal momento che l'eventuale elisione dell'aggravante contestata (art. 74, comma 4, d.P.R. cit.) non avrebbe effetto né sulla durata del termine di fase della misura coercitiva in atto né sulle modalità di valutazione delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). Il quinto e ultimo motivo di ricorso deve, infine, ritenersi manifestamente infondato, sia per configurazione formale, connotata dalla critica diretta del merito della decisione cautelare adottata ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., sia per contenuto intrinseco, omettendo fra l'altro di addurre elementi concreti di valutazione atti a superare la presunzione semplice di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovuta alla contestazione provvisoria di natura associativa (art. 74 d.P.R. cit.).

3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comm