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Sentenza — n. 2849/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order due to improper merit review and lack of interest in aggravating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2849/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's order lacked sufficient evidence of guilt and failed to detail financial flows, while also contesting statutory aggravating circumstances. The Court rejected these claims because the appeal improperly invaded the merits of the detention decision and the contested aggravating factors did not affect the current bail conditions.

Regesto Legislator

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Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 274 cod. proc. pen.: Appeals against detention orders must not directly challenge the merits of the evidentiary assessment or lack interest regarding statutory aggravating circumstances that do not alter the current bail status.

Parole chiave

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preliminary detention appeal improper merit review lack of interest evidentiary assessment statutory aggravating circumstances riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo traffico di cocaina indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 273 cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, attraverso il suo difensore, che con un primo motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. nonché vizi cumulativi di motivazione, contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo.
Art. 274 cod. proc. pen.
Il quarto motivo di doglianza deve, infine, anch'esso ritenersi manifestamente infondato, sia per configurazione formale, connotata dalla critica diretta del merito della decisione adottata ai sensi dell'art. 274 cod.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
né sulle modalità di valutazione delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
Art. 303, comma 1, lett. a, n. 3, cod. proc. pen.
Dall'eventuale elisione delle aggravanti contestate, infatti, non deriverebbe alcun effetto sulla misura cautelare in atto, né sulla durata dei suoi termini di fase, al momento già i più lunghi ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Con un secondo e terzo motivo, deduce i medesimi vizi con riferimento alla aggravante del carattere armato dell'associazione (art. 74, comma 4, d.P.R.
art. 273 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, attraverso il suo difensore, che con un primo motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Il quarto motivo di doglianza deve, infine, anch'esso ritenersi manifestamente infondato, sia per configurazione formale, connotata dalla critica diretta del merito della decisione adottata ai sensi dell'art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Riolo Salvatore, n. Catania 12/03/1998 avverso l'ordinanza n. 234/24 del Tribunale di Caltanissetta del 13/06/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito per il ricorrente l'avv. Salvatore Sterlino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Salvatore Riolo avverso l'ordinanza del 03/05/2024, con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere con le imputazioni provvisorie di avere fatto parte di una associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti e in tale contesto alla coltivazione illegale di cannabis indica nella azienda Agriplant dei coniugi Aleo-Fantauzzo (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) nonché di avere concorso in più episodi del traffico delle sostanze stesse (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 309 del 1990, capo 2).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, attraverso il suo difensore, che con un primo motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. nonché vizi cumulativi di motivazione, contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo. Il ricorrente - che l'accusa indica come referente del gruppo finanziatore dell'iniziativa illecita e incaricato di smerciare nella città di Catania la sostanza stupefacente prodotta presso la piantagione illegale della Agriplant - deduce la insussistenza di qualsivoglia elemento indiziario dimostrativo della intervenuta dazione, sia a titolo personale sia pro quota, di alcuna somma di denaro, non avendo l'ordinanza quanto meno tratteggiato tempi, modi e destinatari del presunto finanziamento. Con un secondo e terzo motivo, deduce i medesimi vizi con riferimento alla aggravante del carattere armato dell'associazione (art. 74, comma 4, d.P.R. cit.) ed a quella di cui al cbn. disp. degli artt. 80, comma 1, lett.

b) stesso d.P.R. e 112, n. 2, 3, 4 cod. pen. Con un quarto e ultimo motivo lamenta, infine, vizi di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari che, secondo il Tribunale, giustificano il mantenimento della custodia preventiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.2. Il ricorrente, nonostante la giovane età, pluripregiudicato anche per reati specifici (annoverando già due condanne per art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), viene descritto nell'ordinanza come il capo o quanto meno come il referente del gruppo dei soggetti finanziatori dell'impresa criminale operanti nella città di Catania, avendo il Tribunale desunto tale circostanza da un'affermazione riferibile a Vincenzo Scaletta - referente dal suo canto del gruppo attestato nelle province di Enna e Caltanissetta - e contenuta in una conversazione captata in modalità ambientale il giorno 02/10/2022 (RIT n. 527/2022, progr. 3947 "no... alla fine ci hanno messo i soldi loro ... neanche tutto il materiale ... tutte cose... la cosa loro è!") L'ordinanza dà conto in maniera dettagliata di come egli si sia più volte recato a Barrafranca (En) o Caltanissetta per incontrare gli altri partecipi del sodalizio così formatosi e la sua voce figura più volte nelle conversazioni intercettate e/o captate mediante le operazioni tecniche predisposte; che più volte gli inquirenti hanno documentato, anche mediante servizi di osservazione e pedinamento, detti incontri con gli altri componenti del gruppo (22/08/2022, 05/10/2022, 19/10/2022, 03/12/2022); che in una di dette trasferte e in particolare quella del giorno 22/10/2022 ne è stata registrata la presenza, unitamente all'altro indagato Mario Piacente, anche nel luogo di ubicazione della piantagione illegale (Piazza Armerina) (pag. 10-12 ord.), ritenendo gli inquirenti che nell'occasione i due abbiano consegnato una pistola ad Alfonso Aleo, gestore della piantagione suddetta.

Tutto ciò premesso ed escluso, anche alla luce delle sopra indicate risultanze indiziarie, che la motivazione che sostiene la decisione del Tribunale possa essere tacciata da contraddittorietà o manifesta illogicità, il primo motivo di censura è affetto dal vizio di investire direttamente il merito della regiudicanda cautelare, implicando il suo accoglimento l'inammissibile richiesta rivolta al giudice di legittimità di procedere ad una rinnovata valutazione delle risultanze indiziarie alla luce di una prospettiva difensiva - essenzialmente basata sul mancato accertamento di flussi finanziari in direzione dei sodali operanti nelle province di Enna e Caltanissetta - che, per quanto legittima, è diversa da quella accolta dai giudici della cautela.

Si rende, perciò, necessario ancora una volta ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito ' di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti, che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte v. l'insuperata Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il secondo ed il terzo motivo, riguardanti la contestazione delle indicate aggravanti, vanno, invece, dichiarati inammissibili per carenza d'interesse. Dall'eventuale elisione delle aggravanti contestate, infatti, non deriverebbe alcun effetto sulla misura cautelare in atto, né sulla durata dei suoi termini di fase, al momento già i più lunghi ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a, n. 3, cod. proc. pen. né sulle modalità di valutazione delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).

Il quarto motivo di doglianza deve, infine, anch'esso ritenersi manifestamente infondato, sia per configurazione formale, connotata dalla critica diretta del merito della decisione adottata ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., sia per contenuto intrinseco, omettendo, fra l'altro, di addurre elementi concreti di valutazione atti a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovuta alla contestazione provvisoria di natura associativa (art. 74 d.P.R. cit.).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui