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Sentenza — n. 2846/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of pertinence link for confiscation by disproportion. Appeal rejected as unfounded due to distinct legal requirements. Court orders appellant to pay procedural costs and fines.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the money lacked a pertinence link to the crime. The appellant argued that since only possession was charged, not trafficking, the funds could not be confiscated. The court ruled that the specific statute for confiscation by disproportion does not require a pertinence link, unlike direct confiscation, rendering the appeal's legal argument unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis cod. pen.; Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990: For confiscation by disproportion, the law does not require a pertinence link between the asset and the crime, distinguishing it from the stricter requirements for direct confiscation.

Parole chiave

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confiscation by disproportion pertinence link requirement Italian criminal procedure inadmissible appeal procedural costs confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo manifestamente infondato atteso che, ai fini della confisca per sproporzione, l'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, non richiede la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, richiesto, invece, per la confisca diretta ai sensi dell'art.
Art. 240 cod. pen.
309 del 1990, non richiede la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, richiesto, invece, per la confisca diretta ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 240-bis cod. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo manifestamente infondato atteso che, ai fini della confisca per sproporzione, l'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art.
art. 240 cod. pen
309 del 1990, non richiede la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, richiesto, invece, per la confisca diretta ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Diakhate Mouhamed nato in Senegal il 10/10/2006 avverso l'ordinanza emessa 1'11 luglio 2024 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Diakhate Mouhamed ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., della somma di euro 10.330 rinvenuta in occasione della perquisizione della sua abitazione unitamente alla sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio. t Con un unico motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al reato per cui il ricorrente è indagato, non essendogli stata contestata la cessione, ma la sola detenzione della sostanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo manifestamente infondato atteso che, ai fini della confisca per sproporzione, l'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, non richiede la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, richiesto, invece, per la confisca diretta ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 202