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Sentenza — n. 2837/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to insufficient grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's detention order against Giovanni Baratto. The appellant argued that the evidentiary platform relied on unreliable statements from justice collaborators and failed to address specific defense points regarding intercepted conversations and the identity of associates. The court rejected these claims, noting the appeal was largely generic and silent on the substantial evidence proving Baratto's grave involvement in the Moccia clan, including financial records and intercepted communications.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if the grounds are generic, silent on the evidence presented by the lower court, or fail to substantiate the alleged defects in the evidentiary platform.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal detention order mafia association evidentiary platform procedural defects appartenenza a una banda correità crimine organizzato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 416 bis. 1 cod. pen.
È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, avendo il Tribunale anche in questo caso chiarito puntualmente come, a fronte del riferimento compiuto dall'indagato ad una ordinanza cautelare avente ad oggetto una tentata estorsione - aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp
art. 297 cod. proc. pen
Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto all'art. 297 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Baratto Giovanni, nato a Napoli il 15/03/1996 avverso l'ordinanza emessa il 05/04/2024 dal Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di Baratto Giovanni, ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "clan Moccia"; Baratto, in particolare, avrebbe assolto compiti di gestione delle piazze di spaccio e sarebbe stato esecutore di attività estorsive e intimidatorie sotto le direttive di Renato Tortora, soggetto con funzioni apicali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere descritti congiuntamente, si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria, fatto discendere, oltre che da una serie di provvedimenti ritenuti inutili, dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Lucio Caputo e Luigi Migliozzi. Sotto un primo profilo, il Tribunale non si sarebbe confrontato con le argomentazioni difensive relative ai provvedimenti valorizzati in chiave accusatoria, atteso che di detti provvedimenti, solo uno avrebbe ad oggetto un reato tipico della criminalità organizzata (si tratterebbe di una tentata estorsione "risalente al 2014") ma non dimostrerebbe affatto la affiliazione al clan Moccia dell'imputato negli anni 2019 e ss.

Né avrebbero adeguata capacità dimostrativa le circostanze ulteriori valorizzate dal Tribunale secondo cui l'indagato si muoverebbe abitualmente con un'arma da sparo e che in alcune occasioni si sarebbe accompagnato con tale De Rosa Vincenzo, denunciato per violazione della disciplina degli stupefacenti; si assume, da una parte, che si tratterrebbe di elementi provenienti da una fonte confidenziale, e, dall'altra, che De Rosa sarebbe soggetto estraneo a reati di criminalità organizzata, essendosi tra l'altro confuso De Rosa Vincenzo con De Rosa Raffaele.

Né il Tribunale si sarebbe confrontato con gli assunti difensivi secondo cui nelle numerose conversazioni intercettate, Baratto avrebbe conversato solo con il cognato De Rosa Raffaele, soggetto del tutto estraneo ad indagini relative al Clan Moccia. Dunque, una piattaforma indiziaria fondata solo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, tuttavia, sarebbero state valutate, quanto ai profili di attendibilità, non secondo le ordinarie regole e senza considerare le discrasie che pure erano state evidenziate. In particolare, i dichiaranti avrebbero indicato Baratto come partecipe a due tentati omicidi collegati all'associazione mafiosa e il Tribunale non avrebbe considerato che si tratterebbe di fatti mai contestati, soprattutto considerando che almeno per uno dei due episodi - quello in danno di tale Fonzo- i responsabili del fatto sarebbero stati già individuati.

Né sarebbe stata esercitata l'azione penale nei riguardi dei collaboratori che pure si erano dichiarati partecipi ai fatti in questione. Gli stessi Giudici che hanno emesso provvedimenti nei riguardi di Baratto avrebbero definito Caputo un personaggio indecifrabile e manifestato dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni; il Tribunale avrebbe valorizzato detti provvedimenti senza confrontarsi con le perplessità manifestate dagli stessi Giudici. Non diversamente, aggiunge il ricorrente, erano state evidenziate criticità anche per Migliozzi; in tale contesto si manifestano perplessità anche sul rinvenimento della "lista delle estorsioni" a casa del collaboratore di giustizia Caputo.

3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto all'art. 297 cod. proc. pen. Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che nella specie mancherebbe il requisito della anteriorità dei fatti contestati nel presente procedimento rispetto a quelli relativi all'altro procedimento, attesa la contestazione aperta oggetto del reato per cui si procede ed essendo stata accertata la permanente affiliazione del ricorrente in epoca successiva al precedente arresto in ragione del suo coinvolgimento nei fatti oggetto di altra ordinanza cautelare riguardanti anche la illecita introduzione negli istituti di pena di telefoni e droga.

Sarebbero state tuttavia ignorate le doglianze difensive con cui si era spiegato come gli "ultimi" fatti fossero slegati dall'appartenenza al clan e dunque non avrebbe potuto farsi derivare da essi la permanenza della partecipazione; si aggiunge come fosse stato peraltro evidenziato che il magistrato di sorveglianza ha revocato la misura dì sicurezza, cui era sottoposto il ricorrente, proprio perché, alla luce delle informazioni assunte, non risultavano collegamenti con la criminalità organizzata dopo la sua carcerazione risalente al 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Quanto ai primi due motivi, che possono essere valutati congiuntamente, il Tribunale, dopo aver puntualmente richiamato una serie di elementi tutt'altro che neutri emergenti dalle risultante di altri procedimenti e tutti evocativi del coinvolgimento del ricorrente in dinamiche criminali mafiose riconducibili al clan Moccia, ha delineato il ruolo di Giovanni Baratto facendo riferimento alla dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, precisando correttamente come esse debbano essere valutate in connessione con il quadro di riferimento indiziario generale in precedenza delineato.

In tale contesto il Tribunale ha fatto riferimento, riportandole testualmente, alle dichiarazioni di Esposito Domenico, Caputo Lucio e Migliozzi Luigi, evidenziando, per ciascuno dei dichiaranti, il percorso di collaborazione, l'uso probatorio già compiuto delle loro dichiarazioni, la cui attendibilità è stata sostanzialmente sempre confermata. Si tratta di dichiarazioni chiarissime dalla evidente capacità dimostrativa del quadro di gravità indiziaria. In tale contesto, i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità perché sostanzialmente aspecificig non avendo il ricorrente indicato in concreto né quali sarebbero le ragioni che possano aver indotto i dichiaranti ad accusare falsamente Baratto - quale sarebbe stato cioè l'interesse inquinante di cui i collaboratori sarebbero stati portatori - e, soprattutto, quali sarebbero i fatti specifici su cui le dichiarazioni sarebbero intrinsecamente inattendibili con riguardo a Baratto.

Sul tali decisivi profili il ricorso, al di là di riferimenti generici, è sostanzialmente silente.Né, peraltro, il ricorso si confronta con la mole di riscontri - puntualmente indicati dal Tribunale - e sulla loro capacità dimostrativa elevata che, di per sé, sarebbe sufficiente a delineare il quadro di gravità indiziaria. Si è spiegato come, rispetto alle dichiarazioni di Caputo, secondo cui Baratto si sarebbe occupato in un dato periodo della cassa del clan e del mantenimento dei detenuti, e di Migliozzi, assuma una valenza di indubbio riscontro la circostanza che proprio presso l'abitazione di Caputo sia stata rinvenuta la lista dei soggetti estorti e delle somme che dovevano versare i detentori delle piazze di spaccio e un elenco - con relativo importo - di soggetti affiliati e detenuti, tra i quali anche Giovanni Baratto, cui corrispondere il sostentamento economico.

Sul punto il ricorso è del tutto silente. Non diversamente, il ricorso è silente anche in relazione agli altri elementi indicati dal Tribunale e, in particolare, alle risultanze delle conversazioni intercettate e relative al ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio sia prima che dopo il suo arresto avvenuto il 10.12.2019 (cfr. pag. 37 e ss. della ordinanza impugnata) Dunque, un quadro indiziario obiettivamente molto grave, fondato su molteplici fonti, dimostrativo del rapporto organico e perdurante del ricorrente con il sodalizio mafioso e rispetto al quale i motivi di ricorso si rivelano, in parte, generici, e, in parte, silenti, risolvendosi in una indistinta critica difettiva.

3. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, avendo il Tribunale anche in questo caso chiarito puntualmente come, a fronte del riferimento compiuto dall'indagato ad una ordinanza cautelare avente ad oggetto una tentata estorsione - aggravata ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. - relativa a fatti del 2020, la contestazione associativa per cui si procede ha carattere aperto e come vi siano molteplici elementi di prova- tutti puntualmente richiamati- comprovanti il proseguimento dell'adesione di Baratto al sodalizio mafioso anche dopo il 2020. Dunque, ha spiegato il Tribunale correttamente, rispetto alla deduzione difensiva, non vi è affatto la prova che i fatti diversi oggetto del secondo titolo cautelare, siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza cautelare. Sul punto nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad reiterare le stesse considerazioni già portate alla cognizione del Tribunale senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp