Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2836/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preventive seizure of company assets due to lack of proportionality and insufficient evidence of ongoing activity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2836/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Messina Tribunal's order for the preventive seizure of the company's assets and bank accounts. The company argued that the seizure was disproportionate and lacked factual basis since the company was not yet operational. The court held that seizing all assets without proof of current activity violated the principle of proportionality and exceeded what was strictly necessary to prevent new crimes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 290 cod. proc. pen.; Art. 13 Cost.; The preventive seizure measure must strictly adhere to the principle of proportionality, requiring a balance between the need to prevent new offenses and the excessive compression of the entity's property rights and economic freedom.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure principle of proportionality economic freedom property rights criminal procedure asset freezing proportionality test azienda agricola

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 290 cod. proc. pen.
Art. 648 ter cod. pen.
231 del 2001, quanto, piuttosto, l'essere l'impresa un bene strumentale alla realizzazione del reato previsto dall'art. 648 ter cod. pen. contestato in via provvisoria al legale rappresentante della società ricorrente all'epoca dei fatti, Liuzzo Scorpo Antonio Maurizio.
Art. 13 Cost.
d. Igs. n. 231 del 2001
La domanda sarebbe stata infatti limitata, ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001, al solo delitto di truffa e il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la questione ritenendo che la domanda fosse estesa anche al reato presupposto per cui si procede.
art. 290 cod. proc. pen
art. 648 ter cod. pen
Igs n.231 del 2001 e non anche, come erroneamente affermato dal Tribunale, per il capo 44; l'appello, si argomenta, sarebbe stato presentato nei confronti della società e non con riguardo alla incolpazione provvisoria relativa al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen.
art. 275 cod. proc. pen
In tema di sequestro preventivo il canone di proporzionalità, sancito, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dell'art. 275 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti
Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino
Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv.
Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù
279716 - 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata).
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli
Bulgaria)» (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.
Corte EDU, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società Sorgente Ramo avverso l'ordinanza emessa il 21/03/2024 dal Tribunale di Messina; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv.ta Maria Americanelli, difensore di fiducia dalla società ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo ímpeditivo della società agricola semplice Sorgente Ramo, nonché dei conti correnti ad essa intestati, dei beni aziendali, delle quote di partecipazione e di ogni altra componente patrimoniale ad essa riconducibile. La Società Sorgente Ramo, insieme ad altre, sarebbe stata uno strumento finalizzato v al reimpiego di titoli "tossici" conseguiti attraverso la consumazione di plurimi reati di truffa: i titoli costituirebbero il prodotto del delitto di truffa In particolare, nell'ambito del presente procedimento è stata disposta la misura cautelare interdittiva, ex art. 290 cod. proc. pen., del divieto di esercitare attività imprenditoriale nei riguardi di Liuzzo Scorpo Antonio Maurizio, legale rappresentante della società ricorrente, in relazione al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., per avere questi acquistato e utilizzato, nella qualità indicata, novantaquattro titoli Agea ritenuti tossici in quanto ottenuti tramite truffe aggravate ai danni della stessa Agenzia.

La domanda cautelare reale era stata rigettata sul presupposto che la società in questione non fosse ancora operativa; il Tribunale, a seguito della produzione del Pubblico Ministero, ha ritenuto ancora in essere la società e disposto il sequestro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la società articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce, violazione di legge e vizio di motivazione. Si premette che con una memoria depositata nel giudizio di appello cautelare si era segnalata la inammissibilità della impugnazione del Pubblico ministero perché non sarebbe stata presente in essa una domanda cautelare relativa all'illecito amministrativo contestato alla società ricorrente per il reato in esame. La domanda sarebbe stata infatti limitata, ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001, al solo delitto di truffa e il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la questione ritenendo che la domanda fosse estesa anche al reato presupposto per cui si procede. Assume invece il difensore che:

a) l'appello del Pubblico Ministero era stato presentato in relazione al capo 52 e all'illecito amministrativo di cui agli artt. 24 ter 25 octies d. Igs n.231 del 2001 e non anche, come erroneamente affermato dal Tribunale, per il capo 44; l'appello, si argomenta, sarebbe stato presentato nei confronti della società e non con riguardo alla incolpazione provvisoria relativa al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. nei riguardi del legale rappresentante (si riporta uno stralcio della richiesta cautelare). Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe viziata per avere il Tribunale omesso di motivare quanto alla sussistenza del fumus dell'illecito amministrativo ascritto all'ente, essendo stato il provvedimento "costruito" solo con riguardo al reato presupposto contestato al legale rappresentante (in tal senso si richiama giurisprudenza sul tema e si sottolinea come l'illecito dell'ente non coincida con il reato presupposto). 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge; il tema attiene al periculum in mora. Il Tribunale avrebbe affermato che la società negli anni 2022- 2024 sarebbe stata interessata dai contratti di affitto di fondi rustici chiaramente prodromici a richiedere ulteriori "aiuti"; dunque, si argomenta, la presenza di contratti leciti di affitto sarebbe stata erroneamente ritenutiQ,indicati‘k di perdurante attività di impresa e di nuove occasioni di reato.Si assume invece che la società si occuperebbe di allevamento di bovini e che, quindi, i contratti di affitto sarebbero indispensabili per il conseguimento dell'oggetto sociale; né risulterebbe che i titoli Agea nel periodo indicato sarebbero stati utilizzati per le domande di contributi.

Dunque, dal provvedimento impugnato non sarebbe evincibile nè il periculum in mora, richiesto anche ai fini del d.lgs. 231 del 2001, e neppure il carattere strumentale dell'azienda rispetto al pericolo di commissione di nuovi reati. Sotto altro profilo si deduce la violazione del principio di proporzionalità, non essendo stato spiegato perchè sarebbe indispensabile l'imposizione del vincolo su tutti i beni indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso e, in particolare, alla violazione del principio di proporzionalità.

2. Il primo motivo è inammissibile avendo il Tribunale spiegato in punto di fatto come il sequestro preventivo per cui si procede non abbia come presupposto l'illecito da reato dell'ente, e quindi la disciplina prevista dal d. Igs n. 231 del 2001, quanto, piuttosto, l'essere l'impresa un bene strumentale alla realizzazione del reato previsto dall'art. 648 ter cod. pen. contestato in via provvisoria al legale rappresentante della società ricorrente all'epoca dei fatti, Liuzzo Scorpo Antonio Maurizio. Si tratta, secondo l'impianto accusatorio descritto con precisione nella ordinanza impugnata, di una impresa - schermo finalizzata a consentire il "ricambio" dei titoli - derivanti dalle truffe commesse - attraverso il successivo acquisto o affitto di fondi in relazione ai quali venivano successivamente presentate nuove richieste di sovvenzione. Sul punto nulla di specifico è stato dedotto, essendosi la ricorrente limitata a riproporre le stesse questioni, adeguatamente valutate dal Tribunale.

3. Il secondo motivo è solo in parte fondato. Si tratta infatti di un motivo inammissibile nella parte relativa al periculum in mora, avendo anche in tal caso il Tribunale spiegato, diversamente dagli assunti difensivi, come la società ricorrente abbia continuato ad operare anche negli anni 2022- 2024 e a compiere, attraverso l'uso dei titoli di provenienza illecita, operazioni finalizzate all'acquisto di fondi rustici o all'affitto di terreni prodromiche a richiedere ulteriori contributi. Sul punto il motivo di ricorso è strutturalmente generico, essendosi la società ricorrente limitata a negare, senza tuttavia addurre alcunchè di specifico, che le operazioni compiute negli anni 2022- 2024 siano, diversamente dalle altre, slegate dall'attività illecita. Dunque un concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa.

4. È invece fondato il motivo di ricorso relativamente alla violazione del principio di proporzionalità. In tema di sequestro preventivo il canone di proporzionalità, sancito, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dell'art. 275 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3., n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 -01) e, a livello sovranazionale, dal diritto dell'Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve «ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto» (ex plurimis, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02;

Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 - 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, del resto, hanno in più occasioni affermato che «ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria)» (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in motivazione).

Il principio di proporzionalità, peraltro, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità giudiziale nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie. Con riferimento al sequestro preventivo il canone di proporzionalità impone al giudice di modulare il vincolo in modo che lo stesso, pur conforme agli scopi previsti dal legislatore, non determini un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica dell'ente attinto dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.

La legittima finalità di garantire l'effettività della decisione assunta all'esito del giudizio di merito non deve infatti eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che si rivelino adeguate alla tutela di altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite. Il giudice, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, deve evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, si risolva in una sostanziale eccessivo sacrificio dei diritti fondamentali della parte.

5. Il Tribunale di Messina non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Non è chiaro infatti perché, a fronte della necessità di inibire l'attività di impresa della società al fine di impedire "nuove occasioni di reato" (così l'ordinanza impugnata a pag. 5), sia stato ritenuto necessario e conforme al principio di proporzionalità - nel senso appena declinato- sequestrare i conti correnti e ogni altra componente patrimoniale riferibile alla stessa società, della quale, peraltro, non iato sapere alcunchè Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto per nuovo esame. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ex art.