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Ordinanza — n. 2835/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court converts appeal against restricted lawyer contact order into precautionary appeal due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2835/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the appellant's cassation appeal regarding restricted lawyer contact into a precautionary appeal. The appellant argued the lower court erred by treating her defense attorney as a third party and failed to justify denying periodic meetings. The court ruled that while the appeal was admissible, it must be processed as a precautionary measure rather than a full cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.: When a cassation appeal concerns the limits of communication rights and lacks specific reasoning for denying periodic meetings, it is converted into a precautionary appeal to the competent tribunal.

Parole chiave

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precautionary appeal conversion lawyer contact restrictions defense attorney status lack of specific reasoning communication rights procedural conversion precautionary measures corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata ai sensi dell'art. 111 Cost.
Art. 284, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Caltanissetta, dopo alcuni provvedimenti interlocutori, ha autorizzato Bevilacqua Maria Concetta, detenuta agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, cod.
Art. 310 cod. proc. pen.
art. 111 Cost
Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 284 cod. proc. pen
La Corte di appello di Caltanissetta, dopo alcuni provvedimenti interlocutori, ha autorizzato Bevilacqua Maria Concetta, detenuta agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, cod.
art. 310 cod. proc. pen
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Testo completo

o la seguente SZFITEFfZIL e sul ricorso proposto da Bevilacqua Maria Concetta, nata a Mazzarino il 26/11/1978 avverso l'ordinanza emessa il 22/04/2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, dopo alcuni provvedimenti interlocutori, ha autorizzato Bevilacqua Maria Concetta, detenuta agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen., ad avere un solo colloquio con il suo difensore, nominato nell'ambito di altro procedimento penale in cui la donna riveste la qualifica di persona offesa.

Un difensore diverso da quello che la assiste nel procedimento in cui l'indagata è sottoposta a titolo cautelare.t 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata ai sensi dell'art. 111 Cost. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione Quanto alla ammissibilità del ricorso, si richiamano numerose sentenze che affermano la natura giurisdizionale dei provvedimenti in tema di colloquio e si precisa che alla Corte era stato richiesto di poter interloquire con il proprio difensore mediante telefono, il 22 e il 24 aprile - in una determinata fascia oraria - nonché un giorno alla settimana, previamente comunicato ai Carabinieri.

La Corte, nel limitare l'autorizzazione ad un solo colloquio, avrebbe errato, da una parte, nel definire il difensore come soggetto terzo e, dunque, rientrante nel divieto di cui all'art. 284 cod. proc. pen., e, dall'altra, nel subordinare l'autorizzazione alle esigenze " di volta in volta" rappresentate, così violando il diritto alla riservatezza del contenuto dei colloqui. Il provvedimento sarebbe viziato anche per non avere la Corte motivato sulle ragioni per cui è stata implicitamente rigettata la richiesta di colloqui periodici.

3. Il ricorso, che attiene all'ambito dei limiti e dei divieti della facoltà dell'imputata di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o l'assistono, deve essere convertito in appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Così deciso in Roma I'l ottobre 2024 Il C igliere estensore