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Sentenza — n. 2727/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal inadmissibility ruling for detained defendant, holding notification rules differ when detainee is present.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2727/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order declaring the appeal inadmissible due to a missing domicile declaration. The appellant argued the lower court erred by requiring a domicile declaration for a defendant detained in a therapeutic community, noting a domicile was already included in the appeal act. The court ruled that Article 156 of the Code of Criminal Procedure mandates direct delivery to the detainee regardless of any declared domicile, rendering the appeal admissible.

Regesto Legislator

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Art. 156, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: When an accused is detained, notifications must always be delivered directly to them in the place of detention, and the requirement to deposit a domicile declaration with the appeal act does not apply.

Parole chiave

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detained accused notification appeal admissibility domicile declaration requirement direct delivery mandate Article 156 criminal procedure effective access to justice therapeutic community detention domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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Art. 156, comma 1, cod. proc. pen.
prevede che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida anche per le notificazioni degli atti di citazione a giudizio, quindi, anche per quella relativa al giudizio di appello, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Su questa base si osserva che la Corte di appello ha erroneamente interpretato l'art. 581, comma 1 -quateri cod.
Art. 164, cod. proc. pen.
A sua volta, l'art. 164 cod.
Art. 6 Convenzione EDU
art. 156 cod. proc. pen
Tale principio è stato riconosciuto, con le modifiche apportate all'art. 156 cod. proc. pen.
art. 164 cod. proc. pen
A sua volta, l'art. 164 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Shermadhi Etmont
6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Shermadhi Etmont, Rv.286301;
Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Janashia
Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Janashia, Rv.
Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala
286488; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vaccalluzzo Fabio, nato a Catania, il 14/11/1990, avverso la ordinanza del 15/07/2024 emessa dalla Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata e disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata la Corte d'appello di Torino Q33 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello di Fabio Vaccalluzzo avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 22 febbraio 2024 nel procedimento n. 615/2023 perché»l difensore, pur avendo depositato procura speciale rilasciata dopo la pronuncia della sentenza / ha omesso di depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in appello come disposto all'articolo 581, comma 1-quater cod. proc. pen.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Vaccalluzzo si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.Anzitutto, si evidenzia che il numero di registro della notizia di reato indicato nel provvedimento impugnato rimane errato (quello corretto è n. 615/2023 RGNR) nonostante la correzione disposta già nel primo grado di giudizio. Inoltre, si osserva che il ricorrente, assente nel giudizio di primo grado, durante il dibattimento era ristretto in regime di arresti domiciliari presso una comunità terapeutica e che, il 22/02/24, giorno di definizione di tale giudizio, aveva trasmesso rituale rinuncia a presenziare all'udienza dal carcere di Vercelli.

Su questa base si osserva che la Corte di appello ha erroneamente interpretato l'art. 581, comma 1 -quateri cod. proc. pen., perché l'obbligo del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto di impugnazione non opera nel caso in cui l'imputato sia detenuto. Per altro verso, si rileva che, comunque, l'atto di appello conteneva una, seppur succinta, dichiarazione di domicilio, così formulata «il sottoscritto Vaccalluzzo Fabio, nato a Catania il 14/11/1990, residente e domiciliato in Catania, via Marchese n.11».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio e anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto «per altra causa» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, 5., Rv. 278869). Tale principio è stato riconosciuto, con le modifiche apportate all'art. 156 cod. proc. pen. dall'art. 10, comma 1, lett.

h) n. 1, d. Igs., n. 150/2022, che, nella nuova formulazione del suo primo comma, prevede che le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono «sempre» eseguite nel luogo di detenzione. Il comma 4 della disposizione estende l'applicazione della disposizione generale posta nel comma 1 anche ai casi in cui l'imputato sia detenuto per causa diversa rispetto al reato oggetto del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione. A sua volta, l'art. 164 cod. proc. pen. prevede che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida anche per le notificazioni degli atti di citazione a giudizio, quindi, anche per quella relativa al giudizio di appello, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1, cod. proc. pen.

Come evidenziato recentemente, si tratta di un disposto normativo che ha una valenza confermativa del fatto che l'avverbio «sempre» utilizzato nell'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. vale anche quando si debba notificare la citazione in appello a un imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio ma sia detenuto, anche per altra causa. L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, per la notificazione del decreto di citazione a giudizio, non si applica nel caso in cui l'impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, e deve comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, nel rispetto del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Shermadhi Etmont, Rv.286301;

Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Janashia, Rv. 286488; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala, Rv. 285749).

2. Nel caso in esame, l'imputato era detenuto sia nel momento della pronuncia di primo grado che quando conferì mandato difensivo per la proposizione dell'impugnazione, come emerge dalla lettura di tale atto, ove è indicato lo stato di restrizione presso la casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, sicché lo stato di detenzione risulta essere stato portato a conoscenza della Certe di appello e, per quanto prima espresso, non rileva quale fosse la causa di tale carcerazione. Pertanto, ffl l'ordinanza impugnata va annullata senz

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'app