Sentenza — n. 2716/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, rigettando l'appello di Christian Ventre, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ne ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2716/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ventre di-istian, nato a Roma il 03/01/1992 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del Tribunale della libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, rigettando l'appello di Christian Ventre, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ne ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ventre, si chiede l'annullamento della ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere la misura degli arresti domiciliari, da applicarsi presso l'abitazione dei genitori del ricorrente (diversa da quella dello stesso), inadeguata a salvaguardare le esigenze cautelare. Si osserva che il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari anzitutto per la carenza grafica della motivazione. Si evidenzia che la difesa aveva indicato diversi elementi di novità rispetto alla situazione precedente: la imminente quarta paternità di Ventre e la difficoltà della sua compagna a gestire da sola la prole, la disponibilità dei genitori dell'imputato a accogliere il figlio con il suo nucleo familiare, per allontanarlo d ambienti delinquenziali e favorire il suo reinserimento lavorativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che con provvedimento (acquisito agli atti) del 28 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ritenendoli sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cosi decisa il 04/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo^nzo Gaetano De Amicis SEZIONE VI PE