Cassation court dismisses appeal against detention, upholding family ties as proof of criminal association and low income as reason for custody.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Francesca Lembo against the lower court's order of pre-trial detention. The appellant argued that her family involvement in drug trafficking lacked proof of stable association and that her employment and aunt's offer of housing rendered detention unnecessary. The court dismissed these claims, ruling that her repeated participation in drug trafficking with family members constituted strong evidence of criminal association and that her low income and the proximity of her aunt's residence failed to meet the requirements for alternative measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may consider family ties and repeated participation in drug trafficking as sufficient evidence of criminal association, while low income and the unproven ability of relatives to provide alternative housing justify the application of pre-trial detention in custody.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lembo Francesca, nato a Salerno, il 29/01/1998 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del Tribunale della libertà di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato a Francesca Lembo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 44 e 99) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie, mentre ha revocato la misura in relazione al capo 135.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Francesca Lembo si chiede l'annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la partecipazione della ricorrente alla associazione per delinquere desunta soltanto dal fatto che ella trasportò in auto e consegnò ai clienti la sostanza stupefacente su incarico della sorella Antonietta Lembo e del padre Adriano Lembo, senza una prova della stabilità dell'apporto e dell'affectio sociatis (non derivabile soltanto dal legame familiare con i coindagati). 2.2.
Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari e la necessità di applicare la custodia in carcere, trascurando che la ricorrente ha prodotto un regolare contratto di lavoro e una serie di buste-paga percepite nell'ultimo periodo e la disponibilità della zia Annalisa Lembo a ospitarla in un luogo diverso da quello del nucleo familiare (dedito allo spaccio). Si aggiunge che, nell'anno successivo all'arresto, la Lembo, nonostante che l'associazione continuasse a operare, non è stata coinvolta in episodi di spaccio, sicché non è dimostrata la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso concernenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sono infondati. Va ribadito che la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505).
In linea con questo principio, il Tribunale ha considerato che la ricorrente trasportò in auto e consegnò a alcuni clienti la sostanza stupefacente su incarico della sorella Antonietta Lembo e del padre Adriano Lembo e che, anche se non consegnò la droga ai clienti che si recavano nella abitazione familiare per acquistarla, però provvedeva a aprire la porta e a farli accomodare. Inoltre, ha osservato che la ricorrente conosceva i meccanismi di funzionamento del gruppo e che il vincolo familiare rafforza la affectio societatis. Ha evidenziato, in particolare, che Francesca Lembo fornì droga anche a Giampiero Siciliano, considerato partecipe della associazione per i rilevanti quantitativi di droga acquistati in modo sistematico.
2. I motivi di ricorso concernenti le esigenze cautelari sono infondati. Il Tribunale ha valorizzato la doppia presunzione in materia cautelare dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc pen., aggiungendo, non irragionevolmente, che il reddito della ricorrente (lavora nel settore della pulizia per una cooperativa) non è elevato (700 euro mensili), sicché la commissione di attività illecite lo accrescono significativamente, come dimostrano anche i precedenti penali per truffa. Per altro verso, ha argomentato che la collocazione agli arresti donniciliari presso la zia avverrebbe comunque in un territorio vicino a quello in cui il gruppo delinquenziale ha operato, nè è dimostrato che la zia potrebbe sostenere economicamente la nipote.
3. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gii imadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Casi decisa il 04/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Co zo Gaetano De Amicis ( SEZIONE VI PENAL