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Sentenza — n. 2697/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming false testimony appeal non-remission proves intent to punish accusers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2697/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pino Bartoli inadmissible, rejecting his claim that the lower court's reasoning was manifestly illogical. Bartoli argued that the appellate court ignored his defense that failing to withdraw a criminal complaint demonstrated an irrational intent to punish his accusers while securing their impunity. The court ruled that the absence of a complaint withdrawal is not a necessary element for proving guilt in perjury, as the protected legal interest is the judicial process itself rather than the specific motives of the witness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 372 cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The failure to withdraw a criminal complaint does not constitute a necessary element for proving the intent required for perjury, as the protected legal interest is the normal functioning of the judicial activity rather than the personal motives of the witness.

Parole chiave

Generato dall'IA
false testimony criminal complaint manifest illogicity perjury intent judicial process appeal inadmissibility procedural defense falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 cod. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
articolo 372 cod. pen
articolo 173 disp. att. cod. proc. pen
Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8967 del 04/12/2006
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Testo completo

glimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza indicata in epigrafe, applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in anni uno e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a Pino Bartoli per il reato di cui all'articolo 372 cod. pen., commesso in Caltanissetta il 6 aprile 2021 quando, sentito nel processo a carico di Guriuc Iulian e Guriuc Florin, da lui denunciati per minaccia, rendeva false dichiarazioni sostenendo di non ricordare nulla dei fatti e di avere sottoscritto i verbali precedenti senza leggerli.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, Pino Bartoli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e ne denuncia la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni reticenti rese dal Bartoli non fossero riconducibili al mancato ricordo degli eventi, che egli stesso aveva in precedenza denunciato. Erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante il tempo trascorso e le vicende personali subite dal Bartoli, quali una carcerazione per altri fatti, limitandosi a deduzioni astratte sulla natura del reato e senza esaminare, nella giusta prospettiva, le deduzioni svolte dalla difesa, secondo cui se intenzione del Bartoli, durante la testimonianza fosse stata quella di favorire le persone da lui stesso denunciate per minaccia, sarebbe stato sufficiente rimettere la querela, cosa che non aveva mai fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di Pino Bartoli deve essere dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata non è manifestamente illogica. La Corte di appello, ai fini della conferma del giudizio di responsabilità, ha valorizzato il comportamento dichiarativo del Bartoli nel dibattimento a carico di Guriuc Iulian e Guriuc Florin, sottoposti a processo per il reato di minaccia, a seguito di querela che lo stesso Bartoli aveva proposto. Il Bartoli, infatti, aveva sostenuto di non ricordare l'episodio e, a fronte delle contestazioni dei precedenti verbali, era giunto al punto di "lasciar intendere di essere stato indotto dai Carabinieri a sottoscrivere un atto, contenente la querela, di cui nulla sapeva", giustificazione, questa, valorizzata per inferirne il dolo.

La Corte ha esaminato anche il tema che il reato per cui si procedeva nel procedimento a carico dei Guriuc fosse procedibile a querela, escludendo che la procedibilità a querela del reato presupposto fosse rilevante ai fini della punibilità del reato di falsa testimonianza, trattandosi di reato pericolo. Tale aspetto è oggi proposto come tema del ricorso sostenendo che non era questa la ratio della prospettazione difensiva: il difensore intendeva, infatti, evidenziare che la mancata remissione della querela fosse incompatibile con l'ambigua e irrazionale volontà di punire le persone denunciate e andare incontro ad una condanna penale, pur di garantire loro impunità.

Osserva il Collegio che in tema di ricorso per Cassazione, sussiste la ipotesi di manifesta illogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Il mancato esame delle deduzioni difensive, nella prospettiva che la mancata remissione di querela fosse espressione di ambigua e irrazionale volontà di punire le persone denunciate e, contestualmente, andare incontro a una condanna penale pur di garantire loro l'impunità, non costituisce un tassello indispensabile del percorso argomentativo del giudice per inferirne la prova della colpevolezza, anche sul dolo, la cui sussistenza è stata compiutamente argomentata attraverso il comportamento processuale in positivo tenuto dall'imputato.

Va, infine, rammentato che nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è lo Stato-collettività e non la persona che per effetto di essa subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, da qualificare come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa (Sez. 6, n. 8967 del 04/12/2006, dep. 2007, Giardi, Rv. 235915), tanto per evidenziare come si rivelino indifferenti, ai fini della punibilità, le ragioni che costituiscono il movente del contegno processuale del teste e rilevi, invece, la potenziale incidenza, sull'esito del processo, delle dichiarazioni rese. 2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som