Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction, ruling wife's active role in home-based operations established by intercepted conversations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maria De Gais inadmissible, upholding her conviction for drug trafficking alongside her husband. The defense argued that intercepted conversations merely reflected normal spousal communication, but the court found explicit evidence of her active participation in drug packaging, lookout duties, and financial management within their shared residence. Consequently, the court rejected the claim of mere complicity, affirming that her conduct constituted a punishable offense under the relevant penal code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, 110 cod. pen.; Art. 73, 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; The court established that intercepted communications between spouses can constitute sufficient evidence of active participation in organized drug trafficking when they demonstrate specific acts of assistance, management, and logistical support within a shared criminal enterprise.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Gais Maria, nata a Napoli il 01/12/1980 avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato la condanna di Maria De Gais per i reati ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 (capi AB, AC) e 74, commi 1-2-3-4, e 80, commi 1-2, lett b) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riuniti dal vincolo della continuazione, ritenendo assorbita nel capo AC la condotta descritta nel capo AJ e conseguentemente rideterminando la pena.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di De Gais si chiede l'annullamento della sentenza.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscere la partecipazione dell'imputata alla associazione per delinquere oggetto del capo A, escludendo che la sua condotta costituisca mera connivenza non punibile solo perché suo marito, il coimputato Vincenzo Criscuolo, adibì la loro abitazione a base logistica dei suoi traffici di droga, ma senza che agli stessi la De Gais abbia partecipato. Si argomenta che la Corte ha erroneamente valutato quelle che erano normali comunicazioni fra i coniugi, seppure contenenti unilaterali riferimenti di Criscuolo a vicende inerenti ai suoi traffici di droga. 2.2.
Con il secondo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione circa il concorso della ricorrente nei reati descritti nei capi AB e AC e nel confermare la sentenza di primo grado rispondendo soltanto a alcune delle analitiche contestazioni, relative alla valenza probatoria delle conversazioni intercettate, esplicitate nell'atto di appello relativamente a ogni specifico episodio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. etiv•AnA (1rb.1 (42-L ) La Corte di appello ha argomentato (p 13-20) che dalle facvnersaziorf intercett (i cui contenuti sono riportati nella sentenza di primo grado) si desume (nella sentenza è descritto l'articolato contesto organizzativo in cui questo ev9- avveniva) che l'abitazioe di Criscuolo e di De Gais era stata messa a disposizione del gruppo che si occupava della importazione della droga e che nella perquisizione dell'11/05/2018 Criscuolo e un peruviano furono sorpresi intenti a estrarre cocaina da alcuni indumenti del secondo.
La Corte ha evidenziato che la droga veniva venduta al dettaglio nella abitazione di Criscuolo e De Gais, sia per il consumo personale che, in quantità maggiori, per ulteriori cessioni. Dai dialoghi intercettati la Corte ha tratto dati (non contestati nel ricorso) che indicano come la De Gais: prendesse bilancino, coltello e cellophane per confezionare la droga, facesse da vedetta per assicurarsi che i clienti si allontanassero senza destare sospetti, sollecitasse il marito a continuare i suoi affari e gli addetti allgkvendita ksve gliarsi e ai4ttivarsi per lo smercio, ( gestisse soldi per pagare i fornitori napoletani, reperisse una pressa utile per &) estrarre la cocaina dagli indumenti dei trasportatori.
Nella sentenza sono analiticamente richiamati i diversi episodi attestanti la esplicita ingerenza attiva della donna nel traffico della droga (p. 15)-16). La Corte di appello ha rimarcato che la casa della coppia era il fulcro della materiale quotidiana attività di smercio della droga (in consistenti quantitativi): lì si curava anche il confezionamento della droga e si svolgevano incontri con i referenti di gruppi criminali stranieri.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel ricorso si adduce che la Corte di appello ha omesso di rispondere agli argomenti difensivi concernenti alcuni degli episodi contestati. In particolare, tutti quelli oggetto del capo AB delle imputazioni e quello del 27 settembre 2018 menzionato nel capo A. Tuttavia, così argomentando, il ricorso trascura che tutte le cessioni di sostanza stupefacente avvennero (come specificato nelle imputazioni) nella abitazione condivisa dalla ricorrente con suo marito, coimputato e smerciatore della droga, con una costante consapevole ingerenza della donna ;1~ nei traffici, come sottolineato nella sentenza, nella quale si precisa anche che la coppia in quella casa viveva, ma consentiva ai complici di utilizzarla anche quando se ne allontanava per le vacanze estive (p. 18).
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dekEorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaAricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi decisa il 24/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo C t zo Gaetano De Amicis ' SEZIONE VI PE