Sentenza — n. 2405/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAonunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Russo Mario nato a Savigliano il 12/07/1967 Biraghi Sergio nato a Fossano il 14/11/1956 Botta Cristina nato a Savigliano il 11/12/1984 Fogliatto Luciana nato a Bra il 04/05/1966 avverso l'ordinanza del 21/05/2024 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Ricciarelli; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy udito il difensore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 348 cod. pen, art. 590-sexies cod. pen; Sentenza — n. 2405/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Mario Russo, Sergio Biraghi, Cristina Botta e Luciana Fogliatto hanno proposto ricorso tramite il loro difensore avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino in data 21/05/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. l’appello presentato dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 01/02/2024, con cui Russo, Biraghi e Fogliatto sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all’art. 348 cod. pen. e inoltre gli stessi imputati e Cristina Botta sono stati prosciolti per remissione di querela dal reato di cui all’art. 590-sexies cod. pen.
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onunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Russo Mario nato a Savigliano il 12/07/1967 Biraghi Sergio nato a Fossano il 14/11/1956 Botta Cristina nato a Savigliano il 11/12/1984 Fogliatto Luciana nato a Bra il 04/05/1966 avverso l'ordinanza del 21/05/2024 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Ricciarelli; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Mario Russo, Sergio Biraghi, Cristina Botta e Luciana Fogliatto hanno proposto ricorso tramite il loro difensore avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino in data 21/05/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. l’appello presentato dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 01/02/2024, con cui Russo, Biraghi e Fogliatto sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all’art. 348 cod. pen. e inoltre gli stessi imputati e Cristina Botta sono stati prosciolti per remissione di querela dal reato di cui all’art. 590-sexies cod. pen.
Con l’unico motivo di ricorso deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata interpretazione costituzionalmente orientata dalla disposizione dettata dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e sollevano questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 27, 111 Cost e 6 C.E.D.U. Segnalano che i ricorrenti erano tutti domiciliati presso i rispettivi difensori, mentre non avrebbe dovuto reputarsi necessaria una nuova elezione di domicilio. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in ragione dell’intervenuta modifica dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114.
Il difensore dei ricorrenti ha inviato una memoria in cui segnala l’intervenuta modifica dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. da cui discende l’esclusione della causa di inammissibilità, e comunque ribadisce i motivi di ricorso. La decisione è stata differita in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. I ricorsi sono infondati alla luce della decisione delle SSUU del 24 ottobre 2024 secondo la quale “La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.”. Difatti è mancata l’allegazione di un’elezione di domicilio o anche l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.