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Sentenza — n. 2404/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding evidence sufficiency and recidivism risk assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2404/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Andrea D'Elia's appeal against a detention order issued by the Catanzaro Review Tribunal. D'Elia argued that a single intercepted conversation was insufficient evidence for association charges and that the court failed to consider alternative measures like electronic monitoring. The court ruled the appeal unfounded, stating the lower court correctly weighed the intercepted evidence alongside video surveillance to prove conscious participation in a criminal group and deemed the detention necessary due to the stability of the criminal activity and recidivism risk.

Regesto Legislator

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Art. 74 d.P.R. 309/1990; Art. 273 c.p.p.: The court of review may rely on a single intercepted conversation combined with video surveillance to establish participation in a criminal association, provided the evidence collectively demonstrates conscious involvement and the necessity of detention based on the stability of criminal activity and recidivism risk.

Parole chiave

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criminal association charges detention order review intercepted conversation evidence recidivism risk assessment alternative measures rejection video surveillance corroboration legality of detention traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 74 d.P.R. 309 del 1990
Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
Art. 273 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
Art. 275 c.p.p.
art. 74 d.P.R. 309 del 1990
Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'elia Andrea nato a Cosenza il 11/07/1992 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/06/2024 il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 17/4/2024, con cui è stata applicata ad Andrea D’Elia la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, individuata nel gruppo facente capo ai fratelli Turboli, inquadrato nel gruppo Porcaro nell’ambito del c.d. “sistema” operante nel territorio di Cosenza.

2. Ha proposto ricorso D’Elia tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990. In assenza di dichiarazioni di collaboratori, a carico del ricorrente era stata valorizzata solo una conversazione intercettata, riferibile ad un unico episodio e non rappresentativa di partecipazione, in mancanza di ulteriori conversazioni con Turboli, sebbene costui fosse da tempo sottoposto ad intercettazione anche a mezzo di captatore informatico. Peraltro con riferimento al ricorrente non avrebbero potuto valere gli argomenti incentrati sull’esistenza del c.d. sistema potendosi semmai parlare di una occasionale partecipazione ad attività di spaccio.

Dato conto degli elementi costitutivi del delitto associativo, rileva il ricorrente che non erano emersi elementi attestati un programma unitario correlato alla comune operatività di più soggetti, coinvolgente anche D’Elia. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. Era singolare che all’interno del c.d. sistema nessuno avesse contezza di D’Elia, quando sarebbe stato necessario che il soggetto spacciatore fosse conosciuto e autorizzato dai vertici del gruppo per distinguerlo da coloro che facevano il c.d. sottobanco, ciò ben al di là del principio per cui non è necessario che il partecipe sia conosciuto da tutti i sodali.

Peraltro del ricorrente non aveva parlato neppure Turboli che figurava come collaboratore in altro procedimento, essendo inoltre neutre le conversazioni di quest’ultimo con la fidanzata, relativamente alla quale era stata annullata l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di lei. Non era chiarito in base a quali comportamenti avrebbe potuto desumersi il ruolo partecipativo del ricorrente, al di là dell’unica conversazione che lo coinvolgeva, suscettibile di interpretazione alternativa. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato aveva acriticamente richiamato l’ordinanza genetica, ravvisando l’adeguatezza della misura applicata. Ma non si era soffermato sull’applicabilità di una misura diversa se del caso di tipo domiciliare con braccialetto elettronico. Non si era tenuto conto dell’epoca dei fatti, risalenti al 2019, in assenza di successive condanne o di contestazione di fatti in materia di stupefacenti.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha già espressamente considerato la contestazione dell’essere stata valorizzata a carico del ricorrente una sola intercettazione. Il giudice del riesame, sul punto, ha invero considerato tale elemento unitamente agli esiti della videosorveglianza che aveva consentito di individuare la compresenza del ricorrente con i fratelli Turboli durante le attività di spaccio; ha quindi considerato tali acquisizioni nel contesto complessivo spiegando come il ricorrente partecipasse consapevolmente alla attività complessiva dei Turboli e fruisse della assistenza legale pagata dal gruppo, quest’ultimo rappresentando un chiaro indice della reciproca solidarietà tipica delle associazioni criminali del dato genere.

Quindi non è fondata la contestazione di violazione di legge poichè è corretta la qualificazione della condotta a fronte degli elementi acquisiti. 2.1. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, proponendo una propria diversa valutazione del merito, non rispetta i limiti del giudizio di legittimità. 2.2. Il terzo motivo è infondato perchè, pur a fronte della indubbia distanza temporale dagli ultimi fatti, il Tribunale, ancorché con argomentazioni sintetiche, ha considerato il rilievo della stabilità della attività criminale di D’Elia e della sua collocazione in contesti di criminalità organizzata per affermare l'attualità del pericolo di recidiva e la adeguatezza della custodia in carcere.

A fronte della completezza e congruità logica di tale motivazione, non residuano ambiti di sindacato in sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co