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Sentenza — n. 2251/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court corrects criminal judgment error where civil costs were wrongly ordered after acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2251/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted an order to correct a material error in the public hearing record of a criminal trial involving eight defendants. The original judgment erroneously ordered the defendants to pay civil representation and defense costs for the entire case, despite the appellate court having previously acquitted them on the primary charge. The court ruled that since the civil liability for the main offense was revoked, the lower court lacked authority to impose these specific costs, necessitating the deletion of the erroneous clause.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Material errors in criminal judgments must be corrected when they contradict prior acquittals or revoke civil liability, ensuring the final decision aligns with established legal facts.

Parole chiave

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material error correction criminal procedure code civil costs liability appellate acquittal judgment device amendment restituzione e risarcimento riscossione di pene pecuniarie risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale che figura nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024, nel proc.
art. 130 cod. proc. pen
Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale che figura nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024, nel proc.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulla segnalazione del Presidente del Collegio della Sesta sezione penale del 12 dicembre 2024, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024 nel proc. n. 20761/2024 nei confronti di Schettino Gerardo + 8. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO L'istanza di correzione dell'errore materiale è fondata. Nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024, nel proc. n. 20761/2024 nei confronti di Schettino Gerardo + 8, è stata inserita per mero refuso la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile Comune di Scanzano ionico, là dove le statuizioni civili, relative al solo capo A) dell'imputazione, erano state revocate nella sentenza emessa dalla Corte di appello in ragione della pronuncia assolutoria per detto reato, statuizione questa confermata da questa Corte di legittimità.

Deve quindi disporsi la correzione del dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024 nel proc. n. 20761/2024 nei confronti di Schettino Gerardo + 8, laddove, dopo le parole "C) Rigetta i ricorsi di Schettino Gerardo, Lo Franco Nicola, Porcelli Domenico, Latronico Giuseppe, Melodia Domenico Ventura, Poci Maurizio Sandro, Nicoletti Francesco, Schettino Giuseppe e li condanna al pagamento delle spese processuali.", debbono essere espunte le parole" D) Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Scanzano ionico, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge."

P.Q.M.

Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale che figura nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024, nel proc. n. 20761/2024, nei confronti di Schettino Gerardo + 8, disponendo che siano espunte le seguenti parole: "D) Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Scanzano ionico, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge." Manda alla Cancelleria per le annotazioni sul provvedimento originale. Così d