Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2248/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2248/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha confermato, decidendo sull'appello di Gabriel Frincu, l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. ottobre 1990 n. 309 per il quale è stato condannato con sentenza confermata dalla Corte di appello.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2248/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena pericolo di reiterazione abbandono del procedimento penale proroga della carcerazione ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 110 cod. pen
Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha confermato, decidendo sull'appello di Gabriel Frincu, l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli per il reato ex artt. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Frincu Gabriel, nato in Romania il 18/10/1985 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale della libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l'Avvocato Gigliola Turrini, del Foro di latina, che, in difesa di Frincu, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha confermato, decidendo sull'appello di Gabriel Frincu, l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. ottobre 1990 n. 309 per il quale è stato condannato con sentenza confermata dalla Corte di appello.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Frincu si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, perché il Tribunale non ha adeguatamente motivato circa la concretezza e le attualità delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione perché il Tribunale non ha motivato circa la idoneità a salvaguardare le esigenze cautelari di una misura meno afflittiva, come l'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria, che consentirebbe a Frincu di svolgere una attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare a controllare che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata circa eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare -apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292).

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistere il rischio di recidiva considerando il precedente penale per furto e lo stato di disoccupazione di Frincu, dal quale si desumerebbe che egli trae dai proventi di attività delittuose i suoi mezzi di sostentamento, e ha valutato che, per questa ragione, soltanto gli arresti domiciliari possono, limitando i suoi movimenti, impedire la reiterazione del reato. Per altro verso, ha ritenuto di non potere esaminare la richiesta di essere autorizzato a allontanarsi dalla propria abitazione perché non precedentemente sottoposta alla Corte di appello.

2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 05/12/2024 Il Consigli re estensore Il Pr sidente Angelo stanzo Pierlui Stefano SEZIONE VI PENALE2 0 GEN 2025 DEP