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Sentenza — n. 2247/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2247/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2247/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la applicazione della custodia cautelare in carcere a Francesco Marchiotti per il reato ex art. 74 d.P.R. ottobre 1990 n. 309 e per plurimi reati ex art. 73 dello stesso decreto descritti nelle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Marchiotti si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione alla associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. cit.

Regesto Legislator

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art. 275, comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2247/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Relativamente ai capi 71 e 75, si osserva che si sono fallacemente desunti gravi indizi a carico di Marchiotti soltanto dalla natura dei suoi rapporti con gli indagati e dalla attività di spaccio in altre occasioni svolta da Marchiotti. Relativamente ai capi 74, 76 e 397, si osserva che i gravi indizi sono stati tratti dal contenuto generico di conversazioni intercettae. 2.3. Con il terzo motivi di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Si osserva che non sono emersi dati indicativi della sussistenza di un metodo mafioso e che, per altro verso, la finalità agevolatrice della associazione mafiosa è stata desunta soltanto dalla commistione degli affari illeciti fra le due associazioni.2.4.

Parole chiave

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crimine organizzato traffico di cocaina inchiesta mascherata inchiesta per reati di droga organizzazione terroristica riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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art. 275, comma 3 cod. proc. pen
8), è stata fondata non soltanto sulle presunzioni legislative poste dall'art. 275, comma 3 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marchiotti Francesco, nato a Castrovillari il 14/10/1982 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del Tribunale della libertà di Catanzaro ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avvocato Filippo Cinnante, del Foro di Cosenza, che, in difesa di Marchiotti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la applicazione della custodia cautelare in carcere a Francesco Marchiotti per il reato ex art. 74 d.P.R. ottobre 1990 n. 309 e per plurimi reati ex art. 73 dello stesso decreto descritti nelle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Marchiotti si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione alla associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. cit.

Si evidenzia che al ricorrente è attribuito il ruolo di organizzatore del gruppo p. 8 della ordinanza), nonostante che egli non sia menzionato fra i «luogotenenti» del capo (Patitucci) che assumono le decisioni attinenti alla organizzazione generale dell'attività criminale (p. 2 dell'ordinanza). Si osserva che il ruolo di partecipe del gruppo è attribuito a Marchiotti per i rapporti di reciproche cessione di droga tra lui e il gruppo ma senza specificare la stabilità e la rilevanza, anche ai fini della affectio societatis, di questi rapporti, Anzi trascurando che dalla conversazione (riportata a p. 6 del ricorso e allo stesso allegata) fra Luisiana Castiglia e la compagna di Marchiotti emerge la varietà dei rapporti (connessi allo spaccio) instaurati da Marchiotti.

Né, si aggiunge, l'avere favorito la latitanza di un soggetto dedito al narcotraffico, condannato per la partecipazione a altra associazione criminale può avvalorare la ipotesi della partecipazione alla associazione per la quale si procede. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di concorso nella cessione di sostanze stupefacenti descritti nelle imputazioni provvisorie (capi 71, 72, 73, 74, 75;76, 397). Relativamente ai capi 72 e 73, si osserva che le immagini tratte dagli apparecchi di videosorveglianza non sono corredate da ulteriori elementi obiettivi, come dichiarazioni di altre persone o sequestri di sostanza stupefacente in capo al ricorrente o dai contenuti di conversazioni intercettate.

Relativamente ai capi 71 e 75, si osserva che si sono fallacemente desunti gravi indizi a carico di Marchiotti soltanto dalla natura dei suoi rapporti con gli indagati e dalla attività di spaccio in altre occasioni svolta da Marchiotti. Relativamente ai capi 74, 76 e 397, si osserva che i gravi indizi sono stati tratti dal contenuto generico di conversazioni intercettae. 2.3. Con il terzo motivi di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Si osserva che non sono emersi dati indicativi della sussistenza di un metodo mafioso e che, per altro verso, la finalità agevolatrice della associazione mafiosa è stata desunta soltanto dalla commistione degli affari illeciti fra le due associazioni.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione di dispositivi elettronici di controllo,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di ricorso — nei quali non si contesta l'esistenza della associazione per delinquere ma la partecipazione del ricorrente alla stessa, nonchè il ruolo di organizzatore attribuitogli e la sussistenza dell'aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen. possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Il Tribunale ha osservato che il fatto che i collaboranti con l'Autorità giudiziaria non abbiano menzionato Marchiotti si spiega con la estensione della attività criminale organizzata da Patitucci e ha richiamato i contenuti delle conversazioni fra Marchiotti e Marco D'Alessandro — fiduciario nella zona di Rende di Michele Di Puppo (luogotenente di Francesco Patitucci, capo della associazione 'ndranghetista: p. 2-3) — in cui i due discutono di proventi dello spaccio da recuperare e da consegnare (p. 3), e le immagini che mostrano Marchiotti che, stando a fianco dell'auto di D'Alessandro, consegna alcune banconote dal finestrino del lato del guidatore (come si desume anche dai contenuti della contestuale intercettazione).

Nell'ordinanza sono analiticamente richiamati i contenuti di altre conversazioni, dei servizi di osservazione e controllo e delle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza (p. 6-7) che documentano numerosi episodi di spaccio, sino al sequestro di cocaina e all'arresto di Marchiotti nella flagrante detenzione della sostanza (p. 4-6), e viene evidenziato il reiterarsi di un modus operandi nella realizzazione dei reati ex art. 73 d.P.R. cit. Inoltre, per quanto riguarda il ruolo di organizzatore attribuito a Marchiotti, il Tribunale ha considerato, soprattutto, che le intercettazioni e le immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza mostrano che la casa di Marchiotti costituiva una base operativa (con la collaborazione della sorella, del cognato e della fidanzata) per lo spaccio della droga (p. 4).

A questo dato viene connesso l'aiuto fornito da Marchiotti alla latitanza di Francesco Strangio: il Tribunale ha osservato che esso si colloca nel contesto di una rete di mutua assistenza fra sodali, anche in favore di soggetto appartenente a altro gruppo criminale che, però, ha operato in collaborazione con l'associazione per la quale si procede e evidenzia che fu Michele Di Puppo, referente e garante per conto della associazione 'ndranghetista Lanino-Rua-Patitucci, a organizzare il sostegno al latitante (p. 6). Inoltre, nell'ordinanza sono ricordate i contenuti di conversazioni in cui alcuni coindagati (fra i quali la sorella di Marchiotti) insistono affinché D'Alessandro si occupi della assistenza legale a Marchiotti e una captazione ambientale che mostra che questi effettivamente si recò dal suo difensore di fiducia.

Il ricorso non si confronta compiutamente con il complesso della argomentazione sulla base delle quali, applicando pertinenti massime di esperienza al caso concreto senza incorrere in manifeste illogicità, l'ordinanza impugnata è giunta alle conclusioni che il ricorso contesta, sicché esso risulta infondato.

2. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La sussistenza delle esigenze cautelali, anche con riferimento alla scelta della misura (probabilmente solo per un refuso nell'ordinanza è scritto che la custodia in carcere è stata «poi sostituita con l'attuale presidio degli arresti domiciliari»: p. 8), è stata fondata non soltanto sulle presunzioni legislative poste dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., ma anche, in aggiunta, sull'inserimento di Marchiotti in ambienti criminali in grado di procurarsi rilevanti quantità di droga e smerciarla stabilmente e la pervicacia del ricorrente nell'attuare il programma delittuoso, così da rendere concreto il rischio ch'egli, se non custodito in carcere, riprenda i contatti con l'associazione criminale e la organizzi.

3. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli imadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Cosi decisa il 05/12/2024 Il Consigliere estensore residhte Angelo Cotaij.zo Pierlui