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Sentenza — n. 2246/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest from prior revocation of home detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2246/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for the appeal no longer existed. The lower court had confirmed home detention based on intercepted conversations and surveillance footage, but the Public Prosecutor requested dismissal. The Court ruled that a prior order by the Preliminary Investigating Judge had already revoked the detention measure due to the absence of necessary cautionary needs, rendering the current appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a decision confirming a coercive measure is inadmissible if a subsequent judicial order has already revoked that measure due to the disappearance of the requisite cautionary grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest suspended execution home detention cautionary measure procedural inadmissibility revocation of measure mootness detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione delle condotte ex art. 73, comma 5 d.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Occhiuto Luisa Rosanna, nata a Trenta il 31/08/1953 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la. applicazione della misura degli arresti domiciliari a Luisa Rosanna Occhiuto per il reato ex artt. 81, comma 2, 61 n. 2, cod. peti. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nelle imputazioni provvisorie (capi 399 e 400).

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Occhiuto si chiede l'annullamento dell'ordinanza.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere fondato i gravi indizi di colpevolezza per i capi 399 e 400 delle imputazioni provvisorie sul contenuto generico di alcune conversazioni intercettate e su un fotogramma proveniente da una telecamera di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione delle condotte ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, anche valutando che non è stata accertata la quantità della sostanza stupefacente detenuta e perché la ricorrente avrebbe partecipato, al più a due cessioni nell'arco di tre mesi.

23. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari nel rischio di reiterazione della condotta da parte di una ultrasettantenne incensurata e che risulta avere avuto contatti delittuosi soltanto con la figlia coindagata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che, come rappresentato dal difensore della ricorrente, il 21/08/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, il 2/08/2024, ha emesso ordinanza (acquisita agli atti) di revoca della misura della cautelare per il venir meno delle esigenze cautelari. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cosi decisa il 05/12/2024 Il Consigliere estensore i 4Presidente Angelo Co zo Pié i Stefano SEZIONE VI PENALE20 GEN 2025 DEPOSì