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Sentenza — n. 2245/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2245/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2245/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in premessa indicata la Corte di appello di Roma ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 282 cod. proc. pen., nei confronti di Edmond Cibuku, in relazione alla sentenza favorevole alla estradizione richiesta dal Governo dello Stato di Albania per l'esecuzione della pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 282 cod. proc. pen, art. 719 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 101 Cost, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2245/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che, ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna è ammesso il ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento malgrado rischio di persecuzione restrizione di libertà ordine d'arresto per estradizione sospensione dell'ordine espulsione carcerazione in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 282 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in premessa indicata la Corte di appello di Roma ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 282 cod.
art. 719 cod. proc. pen
Va premesso che, ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna è ammesso il ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge.
art. 3 Cost
299 del 2005), sia con l'art. 3 Cost., ove si prevedesse per l'estradando una ingiustificata differenziazione di trattamento, sia con l'art.
art. 101 Cost
3 Cost., ove si prevedesse per l'estradando una ingiustificata differenziazione di trattamento, sia con l'art. 101 Cost., nella misura in cui il giudice verrebbe ad assumere il ruolo di mero esecutore della richiesta del Ministro (Sez.
art. 626 cod. proc. pen
Sono demandate alla cancelleria le comunicazioni al Procuratore generale in sede, perché adotti i provvedimenti occorrenti, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cibuku Edmond, nato in Albania il 12/09/1972 avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 12/08/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in premessa indicata la Corte di appello di Roma ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 282 cod. proc. pen., nei confronti di Edmond Cibuku, in relazione alla sentenza favorevole alla estradizione richiesta dal Governo dello Stato di Albania per l'esecuzione della pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

2. Ricorre Cibuku, con atto dei difensori, avv. Stefano Pazienza e avv. Alessandro De Rubeis, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen, per assenza di motivazione circa la sussistenza del periculum sotteso all'applicazione della misura cautelare. L'ordinanza applicativa della cautela non individua le esigenze sottese all'applicazione della misura cautelare.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna è ammesso il ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge.

3. Deve poi considerarsi che, in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, va inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. La valutazione da compiere risponde, dunque, ad esigenze diverse rispetto a quella richiesta per l'adozione della cautela per ragioni di giustizia interna.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'esaurimento del procedimento principale con la pronuncia della sentenza favorevole all'estradizione dell'individuo assoggettato a misura coercitiva non può determinare automatiche e negative conseguenze sulla sua libertà personale, con la conseguente necessità, anche in vista dell'esecuzione della consegna estradizionale, di valutare sia il pericolo di fuga "in concreto ed in coerenza con il precetto dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen." sia la possibilità di assicurare la consegna stessa "anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere"(Sez.

U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613). La fisica disponibilità della persona dell'estradando non costituisce più, in ogni caso, un inevitabile corollario della decisione favorevole all'estradizione, (Sez. 6, n. 22804 dell'08/06/2022, Rejeb Amor, Rv. 283283; Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, De Francesco, Rv. 281523). Automatismi nella restrizione della libertà personale dell'estradando, ossia applicazioni che prescindano dalla possibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate, non sono consentiti, siccome in contrasto sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale, ispirato ai principi di proporzionalità, adeguatezza e del "minimo sacrificio necessario" (cfr. sentenza Corte cost. n. 299 del 2005), sia con l'art. 3 Cost., ove si prevedesse per l'estradando una ingiustificata differenziazione di trattamento, sia con l'art. 101 Cost., nella misura in cui il giudice verrebbe ad assumere il ruolo di mero esecutore della richiesta del Ministro (Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, De Francesco, Rv. 281523 - 01).

4. Tanto premesso, per giurisprudenza consolidata, la sussistenza del pericolo, così connotato, deve essere ancorata ad elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione, e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando (Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, Sulic, Rv. 286647 - 01). Per converso, nella vicenda al vaglio, la Corte di Appello di Roma si è limitata ad argomentare la sufficienza del presidio coercitivo non detentivo, evidenziando l'insussistenza di preclusioni procedimentali ad adottare la misura, senza motivare, neppure in termini concisi, la sussistenza del pericolo di fuga che la misura è chiamata a presidiare.

Dunque una motivazione meramente apparente, in cui gli elementi valorizzati dalla Corte di appello - la contenuta entità della pena complessiva da espiare nello Stato richiedente, ma anche gli elementi di radicamento dell'estradando, quali la titolarità di un domicilio fisso sul territorio italiano, di un contratto di locazione e di un contratto di lavoro a tempo indeterminato - non solo non implicano tale pericolo, ma anzi lo depotenziano.

4. Si impone, l'annullamento della ordinanza impugnata, con la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente..5. Sono demandate alla cancelleria le comunicazioni al Procuratore generale in sede, perché adotti i provvedimenti occorrenti, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazicne al Procuratore generale in sede per quanto di competenza