Cassation appeal dismissed as new grounds cannot cure the inadmissibility of the original appeal due to lack of manifest illogic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicola Maisto inadmissible, ordering him to pay court costs. Maisto argued that new grounds submitted in October 2023 revealed a contradiction in the lower court's reasoning regarding evidence and third-party interference. The court ruled that new grounds cannot cure the fundamental defect of inadmissibility inherent in the original appeal, which was based on a lack of manifest illogic in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The inadmissibility of a cassation appeal due to lack of manifest illogic cannot be cured by the subsequent submission of new grounds, as these are bound by the same radical defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente SENTENZA sul ricorso proposto da Maisto Nicola, nato a Cava de- ' Tirreni il 6/08/1983 avverso la sentenza della Corte di cassazione del 17/11/2023 dtP; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'Avvocato Pietro Pasquali, del Foro di Nocera Inferiore, che, in difesa di Maisto, ha insistito per raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza n. 51659 del 17 novembre 2023 emessa dalla Seconda sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato Nicola Maisto avverso la sentenza n. 341/2023 con cui la Corte di appello di Salerno lo ha condannato per il reato ex art. 86 d.P.R. 16 maggio 1986 n. 570.
2. Con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. e con la successiva memoria difensiva presentati dal difensore di Maisto si chiede che la sentenza della Corte di cassazione sia corretta e che, previa valutazione e in accoglimento dei motivi nuovi presentati il 26 ottobre 2023, sia annullata, con o senza rinvio, la citata sentenza della Corte di appello. Si adduce, al riguardo, che la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto per avere del tutto omesso di valutare i motivi nuovi di ricorso concernenti la contradditorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello per travisamento della prova.
Si evidenzia che nella sentenza della Corte di cassazione i contenuti dei motivi nuovi non sono mai menzionati e che la argomentazione che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è concentrata sulla sussistenza di una cosiddetta "doppia conforme" delle sentenze di merito, trascurando che con i motivi nuovi è stato dedotto un travisamento della prova da parte (soltanto) della Corte di appello, che, non condividendo le argomentazioni del Tribunale, ha fondato la responsabilità di Maisto sull'erroneo dato secondo cui egli avrebbe mandato un sms a Mariagrazia Romano, mentre tale sms fu mandato da Luigi Sarno.
Si ribadisce che i motivi nuovi, se esaminati, avrebbero condotto a un esito diverso dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, palesando il vizio della motivazione della sentenza della Corte di appello e introducendo almeno un ragionevole dubbio sulla consapevolezza del ricorrente circa l'attività realizzata da terzi in favore dei canditati della sua lista.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella intestazione della sentenza della Corte di cassazione della quale si chiede la correzione è scritto «letti i motivi nuovi fatti pervenire (...) nell'interesse di Maisto» e nella motivazione viene dato atto che il ricorso di Maisto è stato «ulteriormente supportato e illustrato con motivi nuovi». Nei motivi nuovi datati 26 ottobre 2023, il difensore di Maisto ha evidenziato che la Corte di appello ha escluso l'ipotesi dell'acquirente terzo estraneo e affermato la responsabilità di Maisto sulla base di una conversazione, via sms, con Maria Grazia Romano in realtà avvenuta tra la Romano e Luigi Sarno, in cui questi (e non Maisto) disse alla Romano di tenere d'occhio la lista dal cui risultato dipendeva anche il proprio e la Romano rispose «ma devo prendere i voti anche del partito? O solo di Passero»).
Ha aggiunto che la sentenza è comunque contraddittoria — nella parte in cui valorizza «la mancanza di contatti apparenti tra Maisto e i coimputati, per inferirne la «attenzione a non lasciare tracce del suo mandato illecito» ma, al contempo, evidenzia i contenuti delle sms prima richiamati — e che asserisce apoditticamente che «sarebbe ben strano che altro candidato dirottasse voti da lui pagati sul Maisto per beneficiare in via del tutto indiretta del miglior risultato della lista», peraltro omettendo di rilevare che il pagamento del pranzo è indicato nella imputazione quale corrispettivo dell'illecita attività di procacciamento del voto che fu effettuato da soggetto diverso da Maisto.
Su queste basi, ha concluso che con manifesta illogicità la sentenza della Corte di appello ha escluso la possibilità della interferenza di un terzo nella vicenda e della inconsapevolezza di Maisto. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, poiché sollecita un sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello (p. 20-25 della sentenza di appello) in gran parte reiterando censure che non evidenziano manifeste illogicità nella motivazione (p. 12-13).
3. Deve ribadirsi che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale al quale si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale C 9--cA e. e_pp dell'impugnazione originaria; e ciò vale antffe nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Rv. 278387): in altri termini, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, perché si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 02019, Rv. 275158). Ve osservato, per altro verso, che una diversa soluzione conseritirebbe surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850).
4. Pertanto, il ricorso in esame è inammissibile e da questo deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila