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Sentenza — n. 2095/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to explicit waiver by client and counsel citing lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2095/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant and his lawyer explicitly waived its handling due to a lack of interest. Although the underlying case involved a challenge to a detention order, the procedural defect was the voluntary abandonment of the litigation. Consequently, the Court ruled against the appellant, ordering him to pay the legal costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: A waiver of appeal handling explicitly citing a lack of interest constitutes a valid renunciation of the right to appeal, rendering the appeal inadmissible without the need for further justification of the loss of interest.

Parole chiave

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waiver of appeal lack of interest inadmissible appeal procedural waiver Cassation appeal legal costs state treasury fine dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 229593 del 26/5/2021, Lombardi
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmives
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Oppedisano Pasquale, nato a Polistena il 11/08/1999 Avverso l'ordinanza del 18/06/2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; vista la rinuncia alla trattazione del ricorso trasmessa dall'avvocato Guido Contestabile, difensore di Oppedisano Pasquale; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del 21/05/2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei confronti di Pasquale Oppedisano la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pasquale Oppedisano contestando la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza del reato per cui si procede che delle esigenze cautelari.

3. Dopo la proposizione del ricorso, è stato trasmesso un atto di rinuncia alla sua trattazione per sopravvenuta carenza di interesse, sottoscritto sia dal difensore che dalla parte personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, così dovendo interpretarsi la rinuncia alla sua trattazione, espressamente correlata alla "sopravvenuta carenza di interesse".

2. Non essendo stata neppure allegata l'esistenza di una causa sopravvenuta non imputabile all'indagato che faccia venire meno l'interesse al ricorso, tale non essendo la generica dizione contenuta nella rinuncia alla sua trattazione, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento a favore della cassa delle ammende (Sez. 3, n. 2 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C