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Sentenza — n. 2092/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order due to subsequent revocation of bail conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2092/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying detention order was revoked and replaced with a residence obligation before the appeal could be fully processed. The appellant, Roberto Moretti, challenged the initial arrest at home for alleged corruption involving a Carabinieri commander, arguing violations of procedural laws regarding evidence and cautionary needs. The court ruled that the loss of the contested measure extinguished the legal interest in continuing the proceedings, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal against a coercive measure becomes inadmissible if the measure is subsequently revoked or replaced, thereby eliminating the legal interest in the litigation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack legal interest revocation coercive measure procedural law Italy mootness litigation corruzione inchiesta per appropriazione indebita inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod.
art. 309 cod. proc. pen
Roberto Moretti, per il tramite della difesa, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 276 cod. proc. pen
ha rigettato il gravame cautelare avverso l'ordinanza disposta dal Giudice delle indagini preliminari di Firenze che aveva emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari (poi aggravata ex art. 276 cod. proc. pen.) in merito al delitto di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
pen., non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308
208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Moretti Roberto, nato a Torino il 09/06/1972 avverso l'ordinanza del 14/06/2024 del Tribunale del riesame di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Roberto Moretti, per il tramite della difesa, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che ex art. 309 cod. proc. pen. ha rigettato il gravame cautelare avverso l'ordinanza disposta dal Giudice delle indagini preliminari di Firenze che aveva emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari (poi aggravata ex art. 276 cod. proc. pen.) in merito al delitto di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. Secondo la contestazione provvisoria Roberto Moretti, titolare dell'omonima agenzia di investigazioni, avrebbe corrotto con la dazione di tre bottiglie di vino del valore commerciale di euro 1.886,62, Sergio Turini che, abusando delle funzioni di tenente colonnello, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Prato, procacciava clienti, dava notizie coperte da segreto e declinava la propria attività al servizio del Moretti e dei clienti di costui. Fatto commesso in Prato, il 14 dicembre 2023.

2. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 12 comma 1, 16 e 51, comma 3-bis e 3-quinques, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. In via preliminare, sulla base di quanto comunicato alla Cancelleria di questa Corte, emerge che il 10 ottobre 2024 la misura cautelare nei confronti del ricorrente è stata sostituita dal Giudice delle indagini preliminari di Firenze con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di La Morra e che il 21 ottobre successivo la misura residua è stata revocata dal medesimo Giudice, circostanza che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916) fa venir meno l'interesse all'impugnazione.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r