Sentenza — n. 2091/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMarilena Quaratino, per il tramite della difesa, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che, ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame cautelare avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Potenza con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in merito a plurime ipotesi di peculato, anche in concorso, ai danni della "Padre Pio società cooperativa" in amministrazione giudiziaria (capi 2, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2091/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen. censurando l'assenza e carenza di motivazione circa la gravità indiziaria in ordine ai reati contestati in via provvisoria. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Quaratino Marilena, nata a Potenza il 09/07/1973 avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Marilena Quaratino, per il tramite della difesa, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che, ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame cautelare avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Potenza con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in merito a plurime ipotesi di peculato, anche in concorso, ai danni della "Padre Pio società cooperativa" in amministrazione giudiziaria (capi 2, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).
2. La ricorrente deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. censurando l'assenza e carenza di motivazione circa la gravità indiziaria in ordine ai reati contestati in via provvisoria. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla valutazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett.
a) e c), e 4, cod. proc. pen.
3. Con atto inviato a mezzo "PEC" in data 3 dicembre 2024, l'avv. Gaetano Basile, munito di procura speciale, hanno rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
2. L'intervenuta rinuncia al ricorso depositata in data 3 dicembre 2024 da parte della difesa munita di regolare procura speciale, impone di dichiarare ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti, determinando l'immediata estinzione del rapporto processuale.
3. La rinuncia al ricorso effettuata in largo anticipo rispetto alla data di fissazione dell'udienza induce il Collegio a ritenere la sussistenza di validi motivi per non disporre la condanna della ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, dovendosi comunque provvedere a disporre la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua