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Sentenza — n. 2090/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to client's late withdrawal, citing procedural bar under Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel withdrew the case on December 3, 2024. The appellant, accused of peculation, had previously challenged a detention order via a bail review tribunal. The court ruled that this late withdrawal triggered a procedural bar under Article 591 of the Criminal Procedure Code, extinguishing the legal relationship immediately.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: A late withdrawal of an appeal by the defense constitutes a supervening ground for inadmissibility, automatically extinguishing the procedural relationship without the need for further judicial action.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility supervening withdrawal criminal appeal procedural extinction defense counsel withdrawal Criminal Procedure Code costs of proceedings carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
L'intervenuta rinuncia al ricorso depositata in data 3 dicembre 2024 da parte della difesa munita di regolare procura speciale, impone di dichiarare ex art. 591, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
art. 309 cod. proc. pen
Giovanni Alberto Quaratino, per il tramite della difesa, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che, ex art. 309 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Quaratino Giovanni Alberto, nato a Potenza il 04/05/1951 avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Alberto Quaratino, per il tramite della difesa, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che, ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame cautelare avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Potenza che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in merito a plurime ipotesi di peculato, anche in concorso, ai danni della "Padre Pio società cooperativa" in amministrazione giudiziaria (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19).

2. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. quanto ad omessa autonoma valutazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 275, comma 4, e 292, comma 2, lett.

b) e c-bis) cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., censurando l'assenza di motivazione circa la gravità indiziaria in ordine ai reati contestati in via provvisoria.

3. Con atto inviato a mezzo "PEC" in data 3 dicembre 2024, l'avv. Gaetano Basile, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.

2. L'intervenuta rinuncia al ricorso depositata in data 3 dicembre 2024 da parte della difesa munita di regolare procura speciale, impone di dichiarare ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti, determinando l'immediata estinzione del rapporto processuale.

3. La rinuncia al ricorso effettuata in largo anticipo rispetto alla data di fissazione dell'udienza induce il Collegio a ritenere la sussistenza di validi motivi per non disporre la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, dovendosi comunque provvedere a disporre la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr nte al pagamento delle spese processuali.