Cassation court dismisses appeal on probation modification due to lack of current legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the applicant currently lacks legal interest in the request. Although the lower court increased evening curfew hours, the applicant argued this was disproportionate given the small town setting and summer heat. The court ruled that since the request for a more favorable summer treatment is no longer relevant, the appeal fails on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the applicant currently lacks legal interest in the request, particularly when the grounds for modification are no longer pertinent to the actual execution of the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Le Donne Massimiliano, nato il 05/03/1983 a Sulmona avverso l'ordinanza in data 27/06/2024 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/06/2024 il Tribunale di L'Aquila ha confermato in sede di appello cautelare quella del Tribunale di Sulmona in data 30/05/2024, con cui è stata respinta l'istanza di modifica delle modalità applicative della misura dell'obbligo di dimora, in esecuzione nei confronti di Massimiliano Le Donne, con previsione nel periodo estivo di un orario di permanenza nell'abitazione a partire dalle 22 e non dalle 20, come attualmente disposto.
2. Ha presentato ricorso Le Donne tramite il suo difensore. Nel dar conto di separati provvedimenti parimenti oggetto di ricorso, riguardanti analogo tema, segnala violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, rileva che incongruamente era stato fatto riferimento al pericolo di un drastico aumento del pericolo di recidiva, a fronte di un aumento di due sole ore della facoltà di rimanere all'esterno dell'abitazione in una piccola città. Prospetta inoltre che non erano state valutate le deduzioni difensive in ordine alle ragioni a fondamento dell'istanza, correlate al quadro complessivo della misura in corso di esecuzione e all'esigenza di lenire il caldo estivo, a fronte della preclusione della possibilità di trascorrere un periodo di vacanze.
3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria in cui ha anche prospettato l'attuale mancanza di interesse.
5. Il procedimento ha avuto trattazione scritta in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, originariamente privo di fondamento, in quanto tale da risolversi nella generica prospettazione di un'ingiustificata afflittività dell'orario di rientro serale, prescritto in sede di applicazione della misura dell'obbligo di dimora, afflittività in realtà non specificamente attestata e comunque non illogicamente giustificata dal Tribunale in rapporto alla qualità delle esigenze cautelari da soddisfare, correlate alla natura del reato per il quale la misura è stata applicata, risulta comunque inammissibile per attuale carenza di interesse, essendo le deduzioni volte ad assicurare un più favorevole trattamento nel periodo estivo, tema non rilevante nell'attualità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi tuttavia i presupposti per l'inflizione di una sanzione aggiuntiva. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore Il i-esidente Massi-mo Ricciar lli GiorgiO Fidelbo •nI SEZ:ONE VI PENALE1 7 GEN 202